Art. 12.
          Attivita' di identificazione nei canili comunali

   1.  Tutti i cani presenti nei canili comunali e nelle strutture di
ricovero  pubbliche  o private convenzionate che svolgono funzione di
canile   comunale,  devono  essere  sottoposti  all'applicazione  del
microchip da parte del servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente
territorialmente   sul  canile  e  possibilmente  anche  fotografati,
intestandone  la  temporanea  proprieta' al comune ove e' avvenuto il
ritrovamento.  I dati dovranno essere registrati in BDCM entro cinque
giorni  lavorativi  dall'evento.  Il costo del microchip applicato ai
cani di cui sopra e' posto a carico del comune ove e' stato rinvenuto
il cane.