Art. 12. Attivita' di identificazione nei canili comunali 1. Tutti i cani presenti nei canili comunali e nelle strutture di ricovero pubbliche o private convenzionate che svolgono funzione di canile comunale, devono essere sottoposti all'applicazione del microchip da parte del servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente territorialmente sul canile e possibilmente anche fotografati, intestandone la temporanea proprieta' al comune ove e' avvenuto il ritrovamento. I dati dovranno essere registrati in BDCM entro cinque giorni lavorativi dall'evento. Il costo del microchip applicato ai cani di cui sopra e' posto a carico del comune ove e' stato rinvenuto il cane.