Art. 13. Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge n. 281/1991, dalla legge n. 189/2004, dell'O.M. 14 gennaio 2008 e dalla legge regionale n. 7/2005, l'inosservanza delle norme di cui al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative indicate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Qualora il proprietario del cane al quale sia gia' stato impiantato un microchip al momento dell'iscrizione in anagrafe risulti sprovvisto della certificazione veterinaria di cui all'art. 11, e' punito con una sanzione pari a € 25,00, oltre alla tariffa prevista per l'iscrizione in anagrafe, ad eccezione dei cani identificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. In questo caso il veterinario dell'A.S.Re.M. provvede alla verifica della presenza del microchip ed alla compilazione della sezione dell'allegato n. 1 di propria competenza. 3. Qualora al momento dell'iscrizione in anagrafe regionale risulti che l'animale sia gia' stato identificato da un veterinario extra regionale e non risulti iscritto nell'anagrafe dell'altra regione, si applica la sanzione pari a € 25,00. 4. Chiunque ceda, anche a titolo gratuito, un cane non identificato e registrato in banca dati, e' punito con la sanzione da € 80,00 a € 480,00. 5. Chiunque acquisti o riceva, anche a titolo gratuito, un cane non identificato e registrato in banca dati, e' punito con la sanzione da € 40,00 a € 240,00. 6. Qualora un proprietario che risiede in territorio extra regionale intenda far identificare il proprio cane da un veterinario libero professionista autorizzato ai sensi del presente regolamento, quest'ultimo non deve utilizzare un microchip regionale: in caso di utilizzo in tale fattispecie, il veterinario e' punito con una sanzione pari a € 25,00. 7. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti confluiscono nel fondo regionale istituito per il finanziamento della legge regionale n. 7/2005.