Art. 14. Norma transitoria 1. Restano validi i codici di anagrafe canina regionale apposti con tatuaggio precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Il cane gia' identificato con trasponder alla data di entrata in vigore del presente regolamento viene iscritto all'anagrafe canina mantenendo il codice posseduto, previa verifica di conformita' del trasponder ai requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento. A tal fine, il responsabile presenta al Servizio veterinario della zona territoriale dell'A.S.Re.M. competente la documentazione relativa, completa di etichetta con codice identificativo. 3. Per i cani con un'eta' superiore a due mesi di vita alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, entro sessanta giorni dalla stessa data si applicano le seguenti disposizioni: a) i proprietari di cani non ancora identificati, ne' tramite tatuaggio ne' tramite microchip devono provvedere alla registrazione e identificazione degli stessi secondo le procedure di cui al presente regolamento; b) per i cani il cui tatuaggio cane sia diventato illeggibile, il proprietario ha l'obbligo di provvedere ad una nuova identificazione tramite microchip; c) i proprietari di cani gia' identificati ma non ancora inseriti nella BDCM, possono far registrare il proprio animale rivolgendosi direttamente al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente previa presentazione della denuncia di proprieta' (allegato n. 1). Trascorso il suddetto termine, i contravventori sono passibili di sanzione amministrativa secondo quanto previsto all'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 7/2005. 4. Al fine di aggiornare la BDCM in modo da avere registrati tutti i cani presenti sul territorio regionale anche i proprietari di cani gia' regolarmente tatuati in modo leggibile devono presentare al Servizio veterinario della zona competente dell'A.S.Re.M., entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, la denuncia di proprieta' (allegato n. 1), compilando la parte di propria competenza ed indicando il codice del tatuaggio nella parte riservata al veterinario senza la controfirma di quest'ultimo. Tale registrazione non comporta oneri finanziari per il responsabile del cane. La mancata denuncia entro il suddetto termine si configura come mancata registrazione del cane in anagrafe con l'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 7/2005. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. Campobasso, 15 settembre 2008 IORIO (Omissis)