Art. 14.
                          Norma transitoria

   1.  Restano  validi  i codici di anagrafe canina regionale apposti
con  tatuaggio  precedentemente  alla  data  di entrata in vigore del
presente regolamento.
   2.  Il  cane gia' identificato con trasponder alla data di entrata
in vigore del presente regolamento viene iscritto all'anagrafe canina
mantenendo  il  codice  posseduto, previa verifica di conformita' del
trasponder ai requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento. A
tal fine, il responsabile presenta al Servizio veterinario della zona
territoriale  dell'A.S.Re.M.  competente  la documentazione relativa,
completa di etichetta con codice identificativo.
   3.  Per  i cani con un'eta' superiore a due mesi di vita alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento, entro sessanta
giorni dalla stessa data si applicano le seguenti disposizioni:
    a)  i  proprietari  di  cani non ancora identificati, ne' tramite
tatuaggio  ne' tramite microchip devono provvedere alla registrazione
e  identificazione  degli  stessi  secondo  le  procedure  di  cui al
presente regolamento;
    b) per i cani il cui tatuaggio cane sia diventato illeggibile, il
proprietario  ha l'obbligo di provvedere ad una nuova identificazione
tramite microchip;
    c) i proprietari di cani gia' identificati ma non ancora inseriti
nella  BDCM,  possono  far registrare il proprio animale rivolgendosi
direttamente al Servizio veterinario dell'A.S.Re.M. competente previa
presentazione della denuncia di proprieta' (allegato n. 1).
   Trascorso  il suddetto termine, i contravventori sono passibili di
sanzione amministrativa secondo quanto previsto all'art. 13, comma 1,
della legge regionale n. 7/2005.
   4. Al fine di aggiornare la BDCM in modo da avere registrati tutti
i  cani presenti sul territorio regionale anche i proprietari di cani
gia'  regolarmente  tatuati  in  modo  leggibile devono presentare al
Servizio  veterinario  della zona competente dell'A.S.Re.M., entro un
anno  dall'entrata in vigore del presente regolamento, la denuncia di
proprieta' (allegato n. 1), compilando la parte di propria competenza
ed  indicando  il  codice  del  tatuaggio  nella  parte  riservata al
veterinario  senza la controfirma di quest'ultimo. Tale registrazione
non  comporta  oneri  finanziari  per  il  responsabile  del cane. La
mancata  denuncia entro il suddetto termine si configura come mancata
registrazione  del cane in anagrafe con l'applicazione della sanzione
prevista dal comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 7/2005.
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Molise.
    Campobasso, 15 settembre 2008
                                IORIO
   (Omissis)