Art. 2.
                             Definizioni

   1.  Ai  fini  del  presente  regolamento, si applicano le seguenti
definizioni:
    a)  responsabile:  il  proprietario  o  il  detentore a qualsiasi
titolo, del cane;
    b) trasponder: il microchip costituito da un circuito elettronico
inoculabile  sottocute ad animali ed in grado di emettere, quando sia
sollecitato con lo strumento di cui alla lettera d), un segnale radio
decodificabile  in  un  codice  espresso in algoritmo numerico con il
quale  si  perviene  alla identificazione del responsabile di ciascun
cane mediante la banca dati regionale e le sue articolazioni locali;
    c)  codice  identificativo: il codice numerico relativo a ciascun
trasponder  che  accompagna  l'animale  per tutta la vita e che viene
apposto  nella  scheda di cui all'art. 7, comma 3, mediante etichetta
adesiva;
    d)  lettore:  una strumentazione mediante la quale si effettua la
lettura del codice emesso dal trasponder;
    e)  carattere  non  temporaneo:  la  qualita'  di  una situazione
oggettiva o soggettiva che si protrae per almeno novanta giorni.