Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: a) responsabile: il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo, del cane; b) trasponder: il microchip costituito da un circuito elettronico inoculabile sottocute ad animali ed in grado di emettere, quando sia sollecitato con lo strumento di cui alla lettera d), un segnale radio decodificabile in un codice espresso in algoritmo numerico con il quale si perviene alla identificazione del responsabile di ciascun cane mediante la banca dati regionale e le sue articolazioni locali; c) codice identificativo: il codice numerico relativo a ciascun trasponder che accompagna l'animale per tutta la vita e che viene apposto nella scheda di cui all'art. 7, comma 3, mediante etichetta adesiva; d) lettore: una strumentazione mediante la quale si effettua la lettura del codice emesso dal trasponder; e) carattere non temporaneo: la qualita' di una situazione oggettiva o soggettiva che si protrae per almeno novanta giorni.