Art. 5. Norme generali sull'identificazione dei cani 1. L'applicazione del microchip ai cani i cui responsabili risiedono stabilmente sul territorio regionale puo' essere effettuata esclusivamente da medici veterinari della A.S.Re.M. o da liberi professionisti autorizzati dalla Regione Molise. 2. I veterinari liberi professionisti possono essere autorizzati ad espletare le attivita' di segnalamento e di applicazione dei microchip secondo le modalita' riportate nel presente regolamento. 3. Per l'identificazione dei cani sul territorio regionale e la successiva registrazione in BDCM si utilizzano esclusivamente i microchip acquistati e forniti dalla A.S.Re.M.; i microchip regionali vanno utilizzati per identificare solo i cani il cui responsabile risiede nel territorio regionale. 4. L'A.S.Re.M., con i proventi derivanti dalla vendita ai veterinari autorizzati e della quota parte della tariffa di applicazione dei microchip forniti dalla Regione Molise, provvede all'acquisto dei microchip e alla loro distribuzione ai servizi territoriali sulla base delle richieste effettuate dagli stessi. L'A.S.Re.M. informa degli acquisti effettuati il servizio veterinario regionale, fornendo allo stesso su supporto informatico i dati relativi ai lotti dei microchip acquistati. Il file contenente i suddetti dati dovra' essere generato e consegnato dalla ditta fornitrice al momento della consegna del materiale. 5. I servizi veterinari delle zone dell'A.S.Re.M. provvedono alla fornitura dei microchip ai veterinari autorizzati sulla base delle richieste effettuate, registrando tale fornitura in BDCM. 6. Il tariffario regionale per le prestazioni rese dal personale sanitario dei dipartimenti di prevenzione, aggiornato con cadenza biennale, fissa il costo del microchip e la tariffa per l'applicazione degli stessi da parte dei servizi veterinari dell'A.S.Re.M. (codice 3.42). 7. La giunta regionale, sentiti gli ordini provinciali dei medici veterinari, fissa la tariffa per l'applicazione dei microchip da parte dei veterinari liberi professionisti autorizzati, da aggiornarsi con cadenza biennale, tenuto conto del costo della prestazione professionale e dei costi di gestione informatizzata dell'anagrafe. 8. Con il microchip devono essere identificati tutti i cani da iscrivere per la prima volta in BDCM e quelli, gia' identificati con il sistema dermografico, il cui tatuaggio non risulti piu' leggibile. 9. Nel caso in cui il proprietario di un cane, gia' regolarmente tatuato in modo leggibile, ritenga utile passare all'identificazione anche mediante microchip, e' indispensabile riportare nella scheda di cui all'allegato n. 1 sia il numero del tatuaggio che quello del microchip, in modo da creare nella banca dati gli opportuni collegamenti. 10. I cani privi di identificazione non possono essere iscritti all'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e condotti a mostre, gare ed esposizioni.