Art. 5.
            Norme generali sull'identificazione dei cani

   1.  L'applicazione  del  microchip  ai  cani  i  cui  responsabili
risiedono stabilmente sul territorio regionale puo' essere effettuata
esclusivamente  da  medici  veterinari  della  A.S.Re.M.  o da liberi
professionisti autorizzati dalla Regione Molise.
   2.  I  veterinari liberi professionisti possono essere autorizzati
ad  espletare  le  attivita'  di  segnalamento  e di applicazione dei
microchip secondo le modalita' riportate nel presente regolamento.
   3.  Per  l'identificazione  dei cani sul territorio regionale e la
successiva  registrazione  in  BDCM  si  utilizzano  esclusivamente i
microchip acquistati e forniti dalla A.S.Re.M.; i microchip regionali
vanno  utilizzati  per  identificare  solo i cani il cui responsabile
risiede nel territorio regionale.
   4.   L'A.S.Re.M.,  con  i  proventi  derivanti  dalla  vendita  ai
veterinari   autorizzati   e  della  quota  parte  della  tariffa  di
applicazione  dei  microchip  forniti  dalla Regione Molise, provvede
all'acquisto  dei  microchip  e  alla  loro  distribuzione ai servizi
territoriali  sulla  base  delle  richieste  effettuate dagli stessi.
L'A.S.Re.M. informa degli acquisti effettuati il servizio veterinario
regionale,  fornendo  allo  stesso  su  supporto  informatico  i dati
relativi  ai  lotti  dei  microchip  acquistati. Il file contenente i
suddetti  dati  dovra'  essere  generato  e  consegnato  dalla  ditta
fornitrice al momento della consegna del materiale.
   5.  I servizi veterinari delle zone dell'A.S.Re.M. provvedono alla
fornitura  dei  microchip  ai veterinari autorizzati sulla base delle
richieste effettuate, registrando tale fornitura in BDCM.
   6.  Il  tariffario regionale per le prestazioni rese dal personale
sanitario  dei  dipartimenti  di  prevenzione, aggiornato con cadenza
biennale,   fissa   il   costo   del   microchip  e  la  tariffa  per
l'applicazione   degli   stessi   da  parte  dei  servizi  veterinari
dell'A.S.Re.M. (codice 3.42).
   7.  La giunta regionale, sentiti gli ordini provinciali dei medici
veterinari,  fissa  la  tariffa  per  l'applicazione dei microchip da
parte   dei   veterinari   liberi   professionisti   autorizzati,  da
aggiornarsi  con  cadenza  biennale,  tenuto  conto  del  costo della
prestazione  professionale  e  dei  costi  di gestione informatizzata
dell'anagrafe.
   8.  Con  il  microchip  devono essere identificati tutti i cani da
iscrivere  per la prima volta in BDCM e quelli, gia' identificati con
il sistema dermografico, il cui tatuaggio non risulti piu' leggibile.
   9.  Nel  caso in cui il proprietario di un cane, gia' regolarmente
tatuato  in modo leggibile, ritenga utile passare all'identificazione
anche mediante microchip, e' indispensabile riportare nella scheda di
cui  all'allegato  n.  1  sia  il numero del tatuaggio che quello del
microchip,   in  modo  da  creare  nella  banca  dati  gli  opportuni
collegamenti.
   10.  I  cani  privi di identificazione non possono essere iscritti
all'Ente  nazionale  della  cinofilia  italiana  (ENCI)  e condotti a
mostre, gare ed esposizioni.