Art. 6.
                   Compiti dei servizi veterinari

   1.  Ad  integrazione  dei  compiti  svolti  ai  sensi  della legge
regionale  n.  7/2005,  i servizi veterinari dell'A.S.Re.M., ai sensi
del presente regolamento, svolgono i seguenti compiti:
    a)  identificazione  dei cani su richiesta dei proprietari previo
pagamento della relativa tariffa;
    b)  identificazione dei cani randagi presenti nei canili comunali
o nelle strutture convenzionate che svolgono tale funzione;
    c)   registrazione   in  BDCM,  entro  cinque  giorni  lavorativi
successivi  delle  denunce  di  proprieta', delle variazioni di dati,
delle  sterilizzazioni  effettuate  nei  canili e rifugi, dei casi di
morsicature, dei cani pericolosi e dei passaporti rilasciati;
    d)  autorizzazione  dei  veterinari  liberi professionisti di cui
all'art. 7;
    e)  rilascio al proprietario/detentore dell'animale del tesserino
tascabile,  opportunamente vidimato, riportante tutti i dati del cane
e del proprietario;
    f)  invio  periodico  dei  dati ai comuni in base alle necessita'
concordate e quindicinale al servizio veterinario regionale;
    g)   vigilanza   sui   veterinari   autorizzati  e  revoca  della
autorizzazione  nel  caso in cui il veterinario libero professionista
non  ottemperi  reiteratamente  a  tutti gli adempimenti previsti nel
presente regolamento.