Art. 6. Compiti dei servizi veterinari 1. Ad integrazione dei compiti svolti ai sensi della legge regionale n. 7/2005, i servizi veterinari dell'A.S.Re.M., ai sensi del presente regolamento, svolgono i seguenti compiti: a) identificazione dei cani su richiesta dei proprietari previo pagamento della relativa tariffa; b) identificazione dei cani randagi presenti nei canili comunali o nelle strutture convenzionate che svolgono tale funzione; c) registrazione in BDCM, entro cinque giorni lavorativi successivi delle denunce di proprieta', delle variazioni di dati, delle sterilizzazioni effettuate nei canili e rifugi, dei casi di morsicature, dei cani pericolosi e dei passaporti rilasciati; d) autorizzazione dei veterinari liberi professionisti di cui all'art. 7; e) rilascio al proprietario/detentore dell'animale del tesserino tascabile, opportunamente vidimato, riportante tutti i dati del cane e del proprietario; f) invio periodico dei dati ai comuni in base alle necessita' concordate e quindicinale al servizio veterinario regionale; g) vigilanza sui veterinari autorizzati e revoca della autorizzazione nel caso in cui il veterinario libero professionista non ottemperi reiteratamente a tutti gli adempimenti previsti nel presente regolamento.