Art. 7.
Autorizzazione   e   fornitura  di  microchip  ai  veterinari  liberi
                           professionisti

   1.     I    servizi    veterinari    dell'A.S.Re.M.    autorizzano
all'applicazione dei microchip i veterinari liberi professionisti che
ne   fanno   richiesta   tramite  compilazione  del  modello  di  cui
all'allegato n. 7.
   2.  I  veterinari  liberi  professionisti  che sono autorizzati ad
identificare  i  cani  mediante microchip sono incaricati di pubblico
servizio.  A  tale  scopo dovranno presentare istanza al responsabile
veterinario   dell'UOC   di   sanita'  animale  del  dipartimento  di
prevenzione  territorialmente  competente  dove  esercitano  in  modo
prevalente  la  loro  attivita'  professionale.  Tale  istanza dovra'
essere conforme all'allegato n. 7.
   3.    Ai    fini   dell'autorizzazione   il   veterinario   libero
professionista deve possedere i seguenti requisiti:
    a)   essere  iscritto  all'ordine  dei  medici  veterinari  della
provincia;
    b) essere munito di lettore ottico (transceiver);
    c)  essere  munito  di  personal computer e relativo collegamento
alla rete internet.
   4.   Il   dirigente   del   servizio  veterinario  dell'A.S.Re.M.,
verificato  il  possesso dei requisiti e dell'impegno al rispetto del
protocollo  operativo  di  cui  al presente regolamento, autorizza il
veterinario  libero  professionista all'applicazione dei microchip ed
ai conseguenti adempimenti (allegato n. 8).
   5.  I  servizi  veterinari  forniscono  i  microchip ai veterinari
liberi  professionisti  autorizzati previo pagamento degli stessi. La
fornitura  di  microchip  puo' avvenire esclusivamente presso la zona
territoriale della A.S.Re.M. che ha rilasciato l'autorizzazione.
   6.   La  fornitura  minima  di  microchip  e'  costituita  da  una
confezione  (n. 10 trasponder), mentre la massima e' di 10 confezioni
(n.  100 trasponder). La BDCM dovra' essere aggiornata registrando il
codice  delle  confezioni  distribuite  associato  al  nominativo del
veterinario  a  cui  sono  state  assegnate, in modo da permettere la
rintracciabilita'   di   tutti   i  microchip  consegnati.  Prima  di
distribuire   a  un  veterinario  libero  professionista  autorizzato
successive  forniture,  il  servizio veterinario verifica, tramite la
BDCM,  che  lo  stesso  veterinario  abbia applicato almeno il 70 per
cento dei microchip precedentemente attribuitigli.
   7.  Il  responsabile  veterinario  dell'UOC di sanita' animale del
servizio   veterinario   territorialmente  competente  puo'  revocare
l'autorizzazione nel caso in cui il veterinario libero professionista
non   ottemperi   a  tutte  le  operazioni  elencate  nella  presente
disposizione e agli indirizzi organizzativi del servizio veterinario.
   8. Il responsabile veterinario dell'UOC di sanita' animale del-
   l'A.S.Re.M.  competente programma incontri con i veterinari liberi
professionisti  autorizzati  al  fine  di armonizzare l'effettuazione
delle  operazioni  previste, verificare gli indirizzi organizzativi e
valutare l'attivita' svolta.