Art. 7. Autorizzazione e fornitura di microchip ai veterinari liberi professionisti 1. I servizi veterinari dell'A.S.Re.M. autorizzano all'applicazione dei microchip i veterinari liberi professionisti che ne fanno richiesta tramite compilazione del modello di cui all'allegato n. 7. 2. I veterinari liberi professionisti che sono autorizzati ad identificare i cani mediante microchip sono incaricati di pubblico servizio. A tale scopo dovranno presentare istanza al responsabile veterinario dell'UOC di sanita' animale del dipartimento di prevenzione territorialmente competente dove esercitano in modo prevalente la loro attivita' professionale. Tale istanza dovra' essere conforme all'allegato n. 7. 3. Ai fini dell'autorizzazione il veterinario libero professionista deve possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritto all'ordine dei medici veterinari della provincia; b) essere munito di lettore ottico (transceiver); c) essere munito di personal computer e relativo collegamento alla rete internet. 4. Il dirigente del servizio veterinario dell'A.S.Re.M., verificato il possesso dei requisiti e dell'impegno al rispetto del protocollo operativo di cui al presente regolamento, autorizza il veterinario libero professionista all'applicazione dei microchip ed ai conseguenti adempimenti (allegato n. 8). 5. I servizi veterinari forniscono i microchip ai veterinari liberi professionisti autorizzati previo pagamento degli stessi. La fornitura di microchip puo' avvenire esclusivamente presso la zona territoriale della A.S.Re.M. che ha rilasciato l'autorizzazione. 6. La fornitura minima di microchip e' costituita da una confezione (n. 10 trasponder), mentre la massima e' di 10 confezioni (n. 100 trasponder). La BDCM dovra' essere aggiornata registrando il codice delle confezioni distribuite associato al nominativo del veterinario a cui sono state assegnate, in modo da permettere la rintracciabilita' di tutti i microchip consegnati. Prima di distribuire a un veterinario libero professionista autorizzato successive forniture, il servizio veterinario verifica, tramite la BDCM, che lo stesso veterinario abbia applicato almeno il 70 per cento dei microchip precedentemente attribuitigli. 7. Il responsabile veterinario dell'UOC di sanita' animale del servizio veterinario territorialmente competente puo' revocare l'autorizzazione nel caso in cui il veterinario libero professionista non ottemperi a tutte le operazioni elencate nella presente disposizione e agli indirizzi organizzativi del servizio veterinario. 8. Il responsabile veterinario dell'UOC di sanita' animale del- l'A.S.Re.M. competente programma incontri con i veterinari liberi professionisti autorizzati al fine di armonizzare l'effettuazione delle operazioni previste, verificare gli indirizzi organizzativi e valutare l'attivita' svolta.