Art. 9.
                          Ruolo dei comuni

   1.  Ad  integrazione  dei  compiti  svolti  ai  sensi  della legge
regionale n. 7/2005, i comuni, in forma singola o associata, ai sensi
del presente regolamento, svolgono i seguenti compiti:
    a)  mettono  a  disposizione  del servizio veterinario della zona
territoriale  dell'A.S.Re.M.,  per  la  realizzazione  della rete dei
servizi  e  l'attuazione  delle operazioni di identificazione, locali
idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente;
    b)  in  collaborazione  con  il  servizio  veterinario della zona
territoriale  dell'A.S.Re.M.,  definiscono  un calendario di giornate
dedicate  all'identificazione  dei cani sul territorio comunale sulla
base  delle  necessita' territoriali e delle condizioni topografiche,
in  modo  tale  da  garantire  adeguata  copertura  del territorio di
competenza e per incentivare l'identificazione dei cani;
    c)  in  accordo  con  i  servizi  veterinari  dell'A.S.Re.M. e il
servizio  veterinario  regionale,  si  impegnano  nel rendere noto ai
cittadini  le responsabilita' e gli obblighi connessi alla detenzione
dei cani alla luce della nuova normativa regionale in materia.