Art. 9. Ruolo dei comuni 1. Ad integrazione dei compiti svolti ai sensi della legge regionale n. 7/2005, i comuni, in forma singola o associata, ai sensi del presente regolamento, svolgono i seguenti compiti: a) mettono a disposizione del servizio veterinario della zona territoriale dell'A.S.Re.M., per la realizzazione della rete dei servizi e l'attuazione delle operazioni di identificazione, locali idonei e personale tecnico ausiliario sufficiente; b) in collaborazione con il servizio veterinario della zona territoriale dell'A.S.Re.M., definiscono un calendario di giornate dedicate all'identificazione dei cani sul territorio comunale sulla base delle necessita' territoriali e delle condizioni topografiche, in modo tale da garantire adeguata copertura del territorio di competenza e per incentivare l'identificazione dei cani; c) in accordo con i servizi veterinari dell'A.S.Re.M. e il servizio veterinario regionale, si impegnano nel rendere noto ai cittadini le responsabilita' e gli obblighi connessi alla detenzione dei cani alla luce della nuova normativa regionale in materia.