Art. 3.
        Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2006

   1.  Al  comma  2  dell'art.  5 della legge regionale n. 30/2006 le
parole  «Con  deliberazione  del  consiglio  regionale,  su  proposta
dell'ufficio  di  presidenza»  sono  sostituite  dalle seguenti: «Con
deliberazione dell'ufficio di presidenza».
   2.  Al  comma  2  dell'art.  5 della legge regionale n. 30/2006 le
parole  «il  numero delle sezioni elettorali per ogni provincia» sono
soppresse.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, 4 agosto 2008
                              p. BRESSO
                     Il vicepresidente: Peveraro