Art. 3. Modifica dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2006 1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2006 le parole «Con deliberazione del consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Con deliberazione dell'ufficio di presidenza». 2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 30/2006 le parole «il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia» sono soppresse. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 4 agosto 2008 p. BRESSO Il vicepresidente: Peveraro