Art. 4. Ordinamento 1. L'istituto e' retto da un direttore, nominato con le modalita' di cui all'art. 5, al quale compete la responsabilita' per la realizzazione dei programmi di attivita' previsti all'art. 3, in attuazione degli indirizzi e sotto l'alta vigilanza del comitato di cui al comma 2. 2.Per la formulazione degli indirizzi generali dell'attivita' e' istituito con deliberazione della giunta regionale un comitato di consulenza scientifica composto da cinque esperti di cui tre designati, rispettivamente in numero di uno per ciascuna istituzione, dall'Universita' degli studi di Trieste, dall'Universita' degli studi di Udine e dalla direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dei Friuli - Venezia Giulia. 3. Il controllo della gestione e' svolto da un revisore contabile nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale. 4. Gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono attribuiti per una durata non inferiore a due anni. Con la deliberazione giuntale di nomina e' fissato anche l'ammontare delle indennita' spettanti. 5. L'Istituto attua la propria attivita' anche avvalendosi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati. 6. L'Istituto opera sulla base di un proprio statuto nel quale sono disciplinate le attribuzioni e le modalita' di funzionamento degli organi di direzione, consulenza scientifica e di controllo gestionale, le modalita' della gestione finanziaria e patrimoniale nonche' l'articolazione interna delle strutture e la loro organizzazione in coerenza con le aree di attivita' di cui all'art. 2. 7. Lo statuto e' approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente; il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere.