Art. 11.
                  Piano regionale di coordinamento

   1.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  la  Regione adotta un piano regionale di coordinamento per la
realizzazione  di  crematori  da  parte  dei  comuni,  anche in forma
associata,  tenendo  conto  della distribuzione della popolazione sul
territorio,  dell'indice  di  mortalita'  e dei dati statistici sulla
scelta crematoria.
   2.  Il  piano  regionale  prevede  la  realizzazione  di almeno un
impianto in ogni territorio provinciale.