Art. 3.
                 Luoghi di dispersione delle ceneri

   1.  La  dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della
volonta' del defunto:
    a)  in  aree  appositamente  destinate  all'interno dei cimiteri,
individuate dai Comuni;
    b) in natura;
    c) in aree private.
   2. La dispersione in natura e' consentita a distanza non inferiore
a  duecento  metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare,
nei  fiumi  e  nei laghi e' consentita nei tratti liberi da natanti e
manufatti.
   3.  La  dispersione in aree private e' eseguita all'aperto, con il
consenso  dei  proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri
da  insediamenti  abitativi,  e  non  puo'  comunque  dare  luogo  ad
attivita' avente fini di lucro.
   4.  La dispersione delle ceneri in ogni caso e' vietata nei centri
abitati, come definiti dalla normativa vigente.
   5.  La  dispersione  delle  ceneri  puo'  essere eseguita anche in
comune diverso da quello di decesso.
   6.  In  mancanza  di  indicazione  del  luogo di dispersione delle
ceneri,  la  scelta  e' operata dal coniuge o, in mancanza di questi,
dal parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75,
76  e  77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti
dello  stesso  grado,  dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al
comune  non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla
cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.