Art. 10.
                   Collegio dei revisori dei conti

   1.  Il  Comitato  di  gestione nomina il Collegio dei revisori dei
conti  composto  da  tre  membri  iscritti  nel Registro dei revisori
contabili.
   2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni
e  i  componenti  possono  essere  riconfermati  una  sola  volta.  I
componenti  del  Collegio  dei  revisori  dei  conti  possono  essere
revocati  in  caso di assenza a piu' di due sedute consecutive, senza
giustificato motivo.
   3.  Ai  componenti  il  Collegio dei revisori dei conti spetta una
indennita' al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe
dei revisori contabili.
   4.  La  Provincia  competente provvede a designare il revisore che
assume la carica di presidente del collegio.