Art. 10. Collegio dei revisori dei conti 1. Il Comitato di gestione nomina il Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri iscritti nel Registro dei revisori contabili. 2. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono essere revocati in caso di assenza a piu' di due sedute consecutive, senza giustificato motivo. 3. Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti spetta una indennita' al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili. 4. La Provincia competente provvede a designare il revisore che assume la carica di presidente del collegio.