Art. 11. Programma di gestione 1. Il Comitato di gestione approva il programma di gestione annuale di cui all'art. 6 e lo invia alla Provincia competente entro il 30 novembre di ciascun anno. La Provincia ne verifica la coerenza con il Piano faunistico venatorio provinciale. 2. La Provincia puo' formulare eventuali osservazioni al programma di gestione entro il 15 dicembre. Decorso tale termine senza che siano effettuate osservazioni, il programma di gestione e' considerato coerente al Piano faunistico venatorio provinciale e diventa esecutivo. 3. Il Comitato di gestione, nel caso di osservazioni da parte della Provincia, provvede ad apportare le modifiche necessarie ed ad inviarle alla Provincia stessa entro il 31 dicembre.