Art. 11.
                        Programma di gestione

   1.  Il  Comitato  di  gestione  approva  il  programma di gestione
annuale  di cui all'art. 6 e lo invia alla Provincia competente entro
il  30 novembre di ciascun anno. La Provincia ne verifica la coerenza
con il Piano faunistico venatorio provinciale.
   2. La Provincia puo' formulare eventuali osservazioni al programma
di  gestione  entro  il  15  dicembre. Decorso tale termine senza che
siano   effettuate   osservazioni,   il   programma  di  gestione  e'
considerato  coerente  al  Piano  faunistico  venatorio provinciale e
diventa esecutivo.
   3.  Il  Comitato  di  gestione,  nel caso di osservazioni da parte
della  Provincia, provvede ad apportare le modifiche necessarie ed ad
inviarle alla Provincia stessa entro il 31 dicembre.