Art. 14.
         Accordi interregionali per reciprocita' di accesso

   1.  In ciascun A.T.C. il dieci per cento del numero complessivo di
cacciatori  ammissibili  e'  riservato  a cacciatori non residenti in
Umbria, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 14/1994.
   2.  La  Giunta  regionale,  ai  fini  del comma 1, promuove intese
interregionali  o  interprovinciali  che  consentano,  con criteri di
mobilita',   l'accesso   di   quote  determinate  di  cacciatori  non
residenti.  A  tal  fine la Giunta regionale determina annualmente la
quota  parte  del  dieci  per  cento di cui al comma 1 da assegnare a
ciascuna delle seguenti categorie:
    a) residenza venatoria;
    b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.;
    c) mobilita' per la caccia alla sola selvaggina migratoria.
   3.  La parte di quota riservata ai non residenti di cui al comma 1
non utilizzata per insufficiente richiesta puo' essere utilizzata per
consentire  la  mobilita'  dei cacciatori, all'interno della Regione,
con le modalita' previste dall'art. 15.