Art. 14. Accordi interregionali per reciprocita' di accesso 1. In ciascun A.T.C. il dieci per cento del numero complessivo di cacciatori ammissibili e' riservato a cacciatori non residenti in Umbria, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 14/1994. 2. La Giunta regionale, ai fini del comma 1, promuove intese interregionali o interprovinciali che consentano, con criteri di mobilita', l'accesso di quote determinate di cacciatori non residenti. A tal fine la Giunta regionale determina annualmente la quota parte del dieci per cento di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna delle seguenti categorie: a) residenza venatoria; b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.; c) mobilita' per la caccia alla sola selvaggina migratoria. 3. La parte di quota riservata ai non residenti di cui al comma 1 non utilizzata per insufficiente richiesta puo' essere utilizzata per consentire la mobilita' dei cacciatori, all'interno della Regione, con le modalita' previste dall'art. 15.