Art. 21. Personale 1. Il Comitato di gestione stabilisce la dotazione organica del personale necessaria ad assicurare lo svolgimento delle funzioni tecniche ed amministrative di competenza e la sottopone all'approvazione della Provincia. 2. La Provincia o altri enti locali il cui territorio ricade in quello gestito dall'A.T.C., forniscono il personale tecnico e amministrativo previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per lo svolgimento delle attivita' proprie degli A.T.C. 3. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. non puo' instaurare rapporti di lavoro con soggetti diversi da quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.