Art. 21.
                              Personale

   1.  Il  Comitato  di gestione stabilisce la dotazione organica del
personale  necessaria  ad  assicurare  lo  svolgimento delle funzioni
tecniche   ed   amministrative   di   competenza   e   la   sottopone
all'approvazione della Provincia.
   2.  La  Provincia  o altri enti locali il cui territorio ricade in
quello   gestito  dall'A.T.C.,  forniscono  il  personale  tecnico  e
amministrativo  previsto  nella dotazione organica di cui al comma 1,
in possesso dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti
per lo svolgimento delle attivita' proprie degli A.T.C.
   3.  Il  Comitato  di  gestione  dell'A.T.C.  non  puo'  instaurare
rapporti  di  lavoro  con soggetti diversi da quelli in servizio alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.