Art. 34.
                        Norme di abrogazione

   1.  Il  regolamento  regionale  3 aprile 1995, n. 19 (Norme per la
gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato.
   2.  Il  regolamento  regionale 17 agosto 1995, n. 37 (Integrazioni
del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la gestione
degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato.
   3.  Il  regolamento regionale 14 giugno 1996, n. 11 (Modificazione
ed ulteriore integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n.
19  -  Norme  per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e'
abrogato.
   4.  Il  regolamento  regionale  14  agosto  1997, n. 26 (Ulteriore
modificazione  del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme
per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato.
   5.  Il  regolamento  regionale  9  giugno  1999,  n. 13 (Ulteriori
modificazioni  ed  integrazioni  del  regolamento  regionale 3 aprile
1995,  n.  19  -  Norme  per la gestione degli ambiti territoriali di
caccia) e' abrogato.
   6.  Il  regolamento  regionale  27  ottobre  2004, n. 2 (Ulteriore
modificazione  ed  integrazione  del  regolamento  regionale 3 aprile
1995,  n.  19  -  Norme  per la gestione degli ambiti territoriali di
caccia) e' abrogato.
   Il  presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della  Regione.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.
    Perugia, 1° ottobre 2008.

                             LORENZETTI

Regolamento regionale:
   -  adottato  dalla  Giunta  regionale,  su proposta dell'assessore
Bottini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella
seduta del 18 giugno 2008, deliberazione n. 689;
   -  trasmesso  alla  Presidenza  del Consiglio regionale in data 25
giugno 2008, per il successivo iter;
   -  assegnato alla III Commissione consiliare permanente «Sanita' e
servizi sociali», per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto
dall'art.  39,  comma  1  dello  Statuto regionale, in data 26 giugno
2008;
   -  esaminato  dalla  III  Commissione consiliare permanente, nella
seduta  del  30  luglio  2008,  che  ha  espresso sullo stesso parere
favorevole, con osservazioni.
   La  Giunta  regionale,  nella  seduta  del  3  settembre 2008, con
deliberazione  n.  1123,  ha preso atto del parere espresso dalla III
Commissione  consiliare  permanente  ed  ha  apportato  al  testo del
suddetto regolamento le conseguenti modifiche.
   Avvertenza  -  Il  testo  del  regolamento  viene  pubblicato  con
l'aggiunta  delle  note redatte dalla Direzione Affari generale della
Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta
e attivita' giuridico-legislative - Sezione Norme regionali, decreti,
atti  consiliari  e  rapporti  con  il Consiglio regionale), ai sensi
dell'art.  8,  commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000,
n.  39,  al  solo  scopo  di facilitare la lettura delle disposizioni
regolamentari  modificate  o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati   il   valore   e  l'efficacia  degli  atti  normativi  qui
trascritti.
   (omissis)