Art. 34. Norme di abrogazione 1. Il regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 (Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato. 2. Il regolamento regionale 17 agosto 1995, n. 37 (Integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19. Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato. 3. Il regolamento regionale 14 giugno 1996, n. 11 (Modificazione ed ulteriore integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato. 4. Il regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 26 (Ulteriore modificazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato. 5. Il regolamento regionale 9 giugno 1999, n. 13 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato. 6. Il regolamento regionale 27 ottobre 2004, n. 2 (Ulteriore modificazione ed integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia) e' abrogato. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria. Perugia, 1° ottobre 2008. LORENZETTI Regolamento regionale: - adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Bottini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 18 giugno 2008, deliberazione n. 689; - trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25 giugno 2008, per il successivo iter; - assegnato alla III Commissione consiliare permanente «Sanita' e servizi sociali», per l'acquisizione del parere obbligatorio previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, in data 26 giugno 2008; - esaminato dalla III Commissione consiliare permanente, nella seduta del 30 luglio 2008, che ha espresso sullo stesso parere favorevole, con osservazioni. La Giunta regionale, nella seduta del 3 settembre 2008, con deliberazione n. 1123, ha preso atto del parere espresso dalla III Commissione consiliare permanente ed ha apportato al testo del suddetto regolamento le conseguenti modifiche. Avvertenza - Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generale della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta e attivita' giuridico-legislative - Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti. (omissis)