Art. 7. Decadenza dei componenti il Comitato di gestione 1. I componenti del Comitato di gestione decadono per le seguenti cause: a) a seguito di tre assenze consecutive alle sedute del Comitato, senza giustificato motivo; b) per gravi o ripetute inadempienze o irregolarita' nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico. 2. Qualora i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al Comitato di gestione, gli stessi decadono dalla carica con effetto dalla data di notifica alla Provincia competente. 3. Le cause di decadenza sono accertate dalla Provincia che provvede alla sostituzione. In caso di inerzia o impossibilita' di funzionamento la Provincia stabilisce la decadenza del Comitato di gestione e provvede, in via sostitutiva, alla gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando, di norma, la gestione amministrativa ordinaria all'Ufficio di presidenza. Il componente del Comitato dichiarato decaduto non puo' essere nuovamente nominato. 4. I comitati interessati decadono in caso di adozione da parte della Regione di provvedimenti di nuova ripartizione del territorio in A.T.C., ad eccezione di lievi rettifiche di confine. La decadenza e' dichiarata dalla Provincia competente previa comunicazione del Servizio regionale competente.