Art. 7.
          Decadenza dei componenti il Comitato di gestione

   1.  I componenti del Comitato di gestione decadono per le seguenti
cause:
    a) a seguito di tre assenze consecutive alle sedute del Comitato,
senza giustificato motivo;
    b)  per  gravi  o  ripetute  inadempienze  o  irregolarita' nello
svolgimento dei compiti connessi all'incarico.
   2.  Qualora  i  soggetti  di cui all'art. 4, comma 2 revochino con
provvedimento  formale  le  designazioni dei propri rappresentanti in
seno  al  Comitato  di gestione, gli stessi decadono dalla carica con
effetto dalla data di notifica alla Provincia competente.
   3.  Le  cause  di  decadenza  sono  accertate  dalla Provincia che
provvede  alla  sostituzione.  In caso di inerzia o impossibilita' di
funzionamento  la  Provincia  stabilisce la decadenza del Comitato di
gestione  e  provvede,  in via sostitutiva, alla gestione dell'A.T.C.
fino  alla  sua  nuova  costituzione affidando, di norma, la gestione
amministrativa ordinaria all'Ufficio di presidenza. Il componente del
Comitato dichiarato decaduto non puo' essere nuovamente nominato.
   4.  I  comitati  interessati decadono in caso di adozione da parte
della  Regione  di provvedimenti di nuova ripartizione del territorio
in  A.T.C., ad eccezione di lievi rettifiche di confine. La decadenza
e'  dichiarata  dalla  Provincia  competente previa comunicazione del
Servizio regionale competente.