Art. 6.
           Rete regionale della ricerca e dell'innovazione

   1. La regione, al fine di favorire la connessione della pluralita'
dei  soggetti operanti nelle diverse fasi della filiera della ricerca
e   dell'innovazione   e   facilitare   l'utilizzo  delle  competenze
scientifiche   e  tecnologiche  presenti  sul  territorio  regionale,
nonche'  la  loro  trasformazione in innovazioni atte a rafforzare la
competitivita' del sistema produttivo laziale, attraverso la societa'
finanziaria  per  lo  sviluppo economico del Lazio (FI.LA.S. S.p.a.),
promuove  la  costituzione  della  «Rete  regionale  della  ricerca e
dell'innovazione», di seguito denominata rete.
   2.  La  regione,  per  lo sviluppo della rete, sostiene interventi
finalizzati a:
    a)   qualificare   le   strutture  di  ricerca,  con  particolare
riferimento  ad  impianti,  macchinari  ed  attrezzature  idonei alla
realizzazione  di  specifici  programmi  di  ricerca  ed  innovazione
orientati all'esigenze del sistema imprenditoriale;
    b)  valorizzare  il  proprio  ruolo  nazionale ed internazionale,
attraverso  lo sviluppo di iniziative volte a rafforzare l'apertura e
la collaborazione, a livello europeo ed internazionale, in materia di
ricerca  ed  innovazione,  favorendo  la  partecipazione  di imprese,
universita'  e  centri  di'  ricerca  pubblici e privati ai programmi
comunitari ed internazionali di ricerca;
    e)  promuovere la ricerca e l'innovazione nelle imprese del Lazio
finalizzata al miglioramento dell'efficienza ambientale ed energetica
lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti;
    d)  incrementare  e  qualificare le risorse umane impegnate nelle
attivita'  di  ricerca, d'innovazione e di trasferimento tecnologico,
sostenendo,  in particolare, l'inserimento di giovani ricercatori nel
sistema  dell'universita' e della ricerca pubblica, la mobilita' e lo
scambio,  anche  a  livello  internazionale, di ricercatori e manager
d'impresa  e  promuovendo  la  formazione  di  specifiche  competenze
tecnico-scientifiche  e manageriali di «agenti dell'innovazione», per
facilitare  la  comunicazione  e la collaborazione tra il mondo della
ricerca  e  quello  dell'impresa,  nonche'  favorire  la  crescita  e
diffusione di una cultura innovativa d'impresa;
    e)  individuare, in settori strategici per lo sviluppo del Lazio,
centri di competenza ed innovazione quali nodi della Rete stessa, con
funzione  di  collegamento  tra  il  mondo  della  ricerca  e  quello
produttivo.
   3.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo la Regione si
avvale  della consulenza del comitato strategico di cui all'art. 13 e
della FI.LA.S. S.p.a. e, in particolare, nell'ambito degli interventi
previsti dal comma 2, per lo svolgimento delle seguenti attivita':
    a)  evidenziazione  delle esigenze di innovazione, in particolare
delle PMI;
    b) promozione della ricerca finalizzata all'innovazione;
    c)  fornitura  di  consulenza ed assistenza per l'introduzione di
innovazioni nelle imprese;
    d)  elaborazione  di  sistemi  premianti che favoriscano forme di
collaborazione  delle imprese tra loro ed i centri di ricerca al fine
di promuovere l'innovazione;
    e)   promozione   della   creazione  di  imprese  innovative,  in
particolare di spin off, nel mondo della ricerca.