Art. 6. Rete regionale della ricerca e dell'innovazione 1. La regione, al fine di favorire la connessione della pluralita' dei soggetti operanti nelle diverse fasi della filiera della ricerca e dell'innovazione e facilitare l'utilizzo delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti sul territorio regionale, nonche' la loro trasformazione in innovazioni atte a rafforzare la competitivita' del sistema produttivo laziale, attraverso la societa' finanziaria per lo sviluppo economico del Lazio (FI.LA.S. S.p.a.), promuove la costituzione della «Rete regionale della ricerca e dell'innovazione», di seguito denominata rete. 2. La regione, per lo sviluppo della rete, sostiene interventi finalizzati a: a) qualificare le strutture di ricerca, con particolare riferimento ad impianti, macchinari ed attrezzature idonei alla realizzazione di specifici programmi di ricerca ed innovazione orientati all'esigenze del sistema imprenditoriale; b) valorizzare il proprio ruolo nazionale ed internazionale, attraverso lo sviluppo di iniziative volte a rafforzare l'apertura e la collaborazione, a livello europeo ed internazionale, in materia di ricerca ed innovazione, favorendo la partecipazione di imprese, universita' e centri di' ricerca pubblici e privati ai programmi comunitari ed internazionali di ricerca; e) promuovere la ricerca e l'innovazione nelle imprese del Lazio finalizzata al miglioramento dell'efficienza ambientale ed energetica lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti; d) incrementare e qualificare le risorse umane impegnate nelle attivita' di ricerca, d'innovazione e di trasferimento tecnologico, sostenendo, in particolare, l'inserimento di giovani ricercatori nel sistema dell'universita' e della ricerca pubblica, la mobilita' e lo scambio, anche a livello internazionale, di ricercatori e manager d'impresa e promuovendo la formazione di specifiche competenze tecnico-scientifiche e manageriali di «agenti dell'innovazione», per facilitare la comunicazione e la collaborazione tra il mondo della ricerca e quello dell'impresa, nonche' favorire la crescita e diffusione di una cultura innovativa d'impresa; e) individuare, in settori strategici per lo sviluppo del Lazio, centri di competenza ed innovazione quali nodi della Rete stessa, con funzione di collegamento tra il mondo della ricerca e quello produttivo. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo la Regione si avvale della consulenza del comitato strategico di cui all'art. 13 e della FI.LA.S. S.p.a. e, in particolare, nell'ambito degli interventi previsti dal comma 2, per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) evidenziazione delle esigenze di innovazione, in particolare delle PMI; b) promozione della ricerca finalizzata all'innovazione; c) fornitura di consulenza ed assistenza per l'introduzione di innovazioni nelle imprese; d) elaborazione di sistemi premianti che favoriscano forme di collaborazione delle imprese tra loro ed i centri di ricerca al fine di promuovere l'innovazione; e) promozione della creazione di imprese innovative, in particolare di spin off, nel mondo della ricerca.