Art. 3.
             Programmi regionali d'intervento strategico

   1.  La Regione promuove, con il coinvolgimento dei competenti enti
locali,   la   definizione  dei  P.R.I.S.  qualora  vi  siano  ambiti
territoriali  interessati  dalla  realizzazione  delle infrastrutture
strategiche  di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'art. 1,
comma  1,  della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al Governo in
materia  di  infrastrutture  ed insediamenti produttivi strategici ed
altri   interventi   per  il  rilancio  delle  attivita'  produttive)
cosiddetta  «legge obiettivo» ed ai sensi delle disposizioni del Capo
IV  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163 (codice dei
contratti   pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
   2.  I  P.R.I.S.,  strumenti operativi di programmazione strategica
integrata a regia regionale, coordinano, d'intesa con gli enti locali
interessati e con i soggetti attuatori delle opere di cui al comma 1,
la  realizzazione  delle  medesime  con  le conseguenti necessita' di
riqualificazione dei contesti territoriali interessati, garantendo la
sostenibilita'   delle   scelte,   compensando   eventuali  disagi  e
risolvendo le problematiche delle collettivita' coinvolte.
   3.  I  P.R.I.S.  possono, altresi', essere attivati dalla Regione,
d'intesa  con  i  competenti enti locali, per realizzare, in coerenza
con  gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale
e   paesistica,  obiettivi  di  programmazione  strategica  integrata
fondati  sulla  coesione  territoriale  e  finalizzati  allo sviluppo
economico  e  sociale,  al  riequilibrio ed alla riqualificazione del
territorio,  con  l'apporto  di  finanziamenti  pubblici e di risorse
private,  anche mediante gli opportuni sistemi di finanza di progetto
e di partenariato.