Art. 3. Programmi regionali d'intervento strategico 1. La Regione promuove, con il coinvolgimento dei competenti enti locali, la definizione dei P.R.I.S. qualora vi siano ambiti territoriali interessati dalla realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive) cosiddetta «legge obiettivo» ed ai sensi delle disposizioni del Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). 2. I P.R.I.S., strumenti operativi di programmazione strategica integrata a regia regionale, coordinano, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti attuatori delle opere di cui al comma 1, la realizzazione delle medesime con le conseguenti necessita' di riqualificazione dei contesti territoriali interessati, garantendo la sostenibilita' delle scelte, compensando eventuali disagi e risolvendo le problematiche delle collettivita' coinvolte. 3. I P.R.I.S. possono, altresi', essere attivati dalla Regione, d'intesa con i competenti enti locali, per realizzare, in coerenza con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, obiettivi di programmazione strategica integrata fondati sulla coesione territoriale e finalizzati allo sviluppo economico e sociale, al riequilibrio ed alla riqualificazione del territorio, con l'apporto di finanziamenti pubblici e di risorse private, anche mediante gli opportuni sistemi di finanza di progetto e di partenariato.