Art. 2.

         Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
          «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006
          «art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25»

   1.  Al  comma  3  dell'art. 115 della legge regionale n. 4/2006 le
parole: «e gestione» sono soppresse.
   2.  L'art.  116  della legge regionale n. 4/2006 e' sostituito dal
seguente:
   «Art.  116  (Agevolazioni  per  il  commercio alimentare svolto da
esercizi  di  vicinato  siti  nei  comuni  totalmente  o parzialmente
montani  con  popolazione  residente  fino a mille abitanti). - 1. La
Regione  sostiene  il  commercio  alimentare  svolto  da  esercizi di
vicinato,  siti  nei  comuni totalmente o parzialmente montani, cosi'
come  classificati  dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti
in   favore  dei  territori  montani)  e  successive  modifiche,  con
popolazione   residente   fino   a   mille  abitanti,  attraverso  la
concessione  di  contributi per le spese di riqualificazione, rinnovo
dell'impresa e apertura di nuove attivita'.
   2.  I  beneficiari dei contributi sono gli esercizi di vicinato di
cui  al  comma  1,  costituiti  in  ditta  individuale  o societa' di
persone, che svolgono attivita' di vendita al dettaglio in sede fissa
prevalentemente nel settore merceologico alimentare.
   3.  I contributi sono concessi in una percentuale non superiore al
50  per  cento  del  totale  delle  spese  sostenute  e  riconosciute
ammissibili e nella misura massima di 15 mila euro, secondo criteri e
modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
   4. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo gravano
sulle dotazioni del capitolo B31511.».