Art. 2.
Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
«Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006
«art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25»
1. Al comma 3 dell'art. 115 della legge regionale n. 4/2006 le
parole: «e gestione» sono soppresse.
2. L'art. 116 della legge regionale n. 4/2006 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 116 (Agevolazioni per il commercio alimentare svolto da
esercizi di vicinato siti nei comuni totalmente o parzialmente
montani con popolazione residente fino a mille abitanti). - 1. La
Regione sostiene il commercio alimentare svolto da esercizi di
vicinato, siti nei comuni totalmente o parzialmente montani, cosi'
come classificati dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti
in favore dei territori montani) e successive modifiche, con
popolazione residente fino a mille abitanti, attraverso la
concessione di contributi per le spese di riqualificazione, rinnovo
dell'impresa e apertura di nuove attivita'.
2. I beneficiari dei contributi sono gli esercizi di vicinato di
cui al comma 1, costituiti in ditta individuale o societa' di
persone, che svolgono attivita' di vendita al dettaglio in sede fissa
prevalentemente nel settore merceologico alimentare.
3. I contributi sono concessi in una percentuale non superiore al
50 per cento del totale delle spese sostenute e riconosciute
ammissibili e nella misura massima di 15 mila euro, secondo criteri e
modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo gravano
sulle dotazioni del capitolo B31511.».