Art. 3.
Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2006, n. 21 «Disciplina
dello svolgimento delle attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14
«Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo» e 18 novembre
1999, n. 33 «Disciplina relativa al settore del commercio» e
successive modifiche»)
1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n.
21/2006 e' sostituita dalla seguente:
«d) per organizzazioni dei pubblici esercizi maggiormente
rappresentative a livello provinciale, le organizzazioni aderenti o
facenti parte di quelle previste dalla lettera e); ».
2. Alla lettera 1) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale
n. 21/2006 dopo le parole: «lettere b)» sono inserite le seguenti:
«, numero 2,».
3. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 21/2006 sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e' abrogata;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) ai criteri generali per l'adozione da parte dei comuni degli
strumenti normativi e dei relativi piani finalizzati al rilascio o
alla revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico; ».
4. All'art. 8 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dopo le parole: «diploma di scuola
alberghiera» sono inserite le seguenti: «o attestato»;
b) alla lettera b) del comma 1 le parole: «se trattasi di socio
di societa' a responsabilita' limitata» sono sostituite dalle
seguenti: «nel caso di partecipazione a societa' in qualita' di
socio»;
c) al comma 4 le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettere a), b), e),»;
d) al comma 5:
1) dopo le parole: «devono essere posseduti» sono inserite le
seguenti: «, al momento della presentazione dell'istanza di
autorizzazione di cui all'art. 11,»;
2) la parola: «delegata» e' sostituita dalla seguente:
«preposta».
5. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2006, dopo
le parole «alimenti e bevande somministrati», sono aggiunte le
seguenti: «, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i
pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare preconfezionato
all'origine».
6. All'art. 11 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 3 dopo le parole: «si intende esercitare l'attivita'
di somministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' deve
essere attestato il possesso dei requisiti professionali previsti
dall'art. 8»;
b) al comma 5:
1) alla lettera b) le parole: «del sistema HACCP e» sono
soppresse;
2) alla lettera c) la parola: «delegato» e' sostituta dalla
seguente: «preposto».
7. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 21/2006 e'
sostituito dal seguente:
«1. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di
somministrazione e' soggetto a comunicazione al comune in cui ha sede
l'esercizio stesso, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro
sessanta giorni dalla stipula dell'atto e che determina, d'ufficio,
la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei
confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo
trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di
cui all'art. 8 e che il subentrato abbia effettivamente avviato
l'attivita' per almeno sessanta giorni.».
8. All'art. 15 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) alla lettera e) del comma 2 dopo le parole: «secondo le
modalita' previste dall'art. 14» sono aggiunte le seguenti: «e nel
termine di cui alla lettera a)»;
b) al comma 4 le parole: «o della mancata adozione dell'apposito
sistema HACCP» sono soppresse.
9. All'art. 17 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «nell'ambito di una fascia oraria
compresa tra un minimo di sei ore ed un massimo di diciotto ore» sono
soppresse;
b) al comma 4 le parole: «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «dai comuni»;
c) il comma 9 e' abrogato.
10. L'art. 20 della legge regionale n. 21/2006 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 20. (Sanzioni pecuniarie) - 1. Chiunque svolge l'attivita'
di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte
autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola
le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 17 commi 2, 3 e 8, e 18
comma 2, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3
mila euro a 10 mila euro.
2. Chiunque viola le disposizioni contenute nell'art. 16 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2
mila 500 euro a 7 mila 500 euro.
3. In caso di particolare gravita' o di recidiva, il Sindaco,
fatto salvo quanto disposto all'art. 15, comma 1, puo' inoltre
disporre la sospensione dell'esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.
4. Il comune provvede all'accertamento, irrogazione, e riscossione
delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalita' e
procedure previste dalla normativa vigente in materia.
5. Per fini di tutela e dell'ordine e della sicurezza pubblica,
gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i
controlli e le autorita' di pubblica sicurezza adottano i
provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia.».
11. All'art. 25 della legge regionale n. 21/2006 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: «previo aggiornamento
dell'autorizzazione sanitaria o adozione del sistema HACCP» sono
soppresse;
b) al comma 6:
1) le parole: «dei comuni» sono soppresse;
2) dopo le parole: «nuovi esercizi di somministrazione» sono
inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione residente superiore
a cinquemila abitanti».