Art. 5.
Disposizione transitoria
1. Nelle more dell'approvazione del futuro documento programmatico
per il commercio su aree pubbliche, i comuni non rilasciano nuovi
titoli autorizzatori di cui all'art. 37, comma 1, lettera b) della
legge regionale n. 33/1999 e successive modifiche per un periodo di
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 30 ottobre 2008
MARRAZZO