Art. 11. Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 8 del 1994 1. Il comma 3 dell'art. 58 della legge regionale 15 febbraio 1994, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'art. 27 della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall' art. 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria puo' essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle province ai sensi dell'art. 59, comma 3-bis, della presente legge. La nomina puo' essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle province, purche' abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le province si avvalgono altresi' dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'art. 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell' art. 59, comma 3bis, della presente legge.».