Art. 11.

      Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 8 del 1994



   1. Il comma 3 dell'art. 58 della legge regionale 15 febbraio 1994,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   «3.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di vigilanza venatoria, le
province  si  avvalgono  delle  guardie  venatorie di cui all'art. 27
della legge statale. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in  attuazione  del  capo  I  della  legge  15 marzo 1997, n. 59), le
province  provvedono  alla  nomina  a  guardia  giurata venatoria dei
soggetti  di  cui  all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), della legge
statale.  Fatto  salvo  quanto previsto dall' art. 27, comma 9, della
legge  statale,  la  nomina  a  guardia giurata venatoria puo' essere
attribuita  ai  cittadini  che,  avendo i requisiti di legge, abbiano
superato  l'esame  di  cui  al  comma  4, diano sicuro affidamento di
preparazione  tecnica  e  siano  disposti  ad  offrire  la loro opera
volontariamente,   gratuitamente   e  nel  rispetto  dei  regolamenti
adottati  dalle  province  ai  sensi dell'art. 59, comma 3-bis, della
presente legge. La nomina puo' essere conferita anche a cittadini che
siano  disposti  ad operare volontariamente e gratuitamente per conto
delle  province, purche' abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e
diano  sicuro  affidamento  di  preparazione  tecnica. Le province si
avvalgono   altresi'  dei  raggruppamenti  delle  guardie  ecologiche
volontarie  nominate  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1, della legge
regionale 3 luglio 1989, n. 23 (disciplina del servizio volontario di
vigilanza  ecologica),  attraverso  le  convenzioni di cui all'art. 9
della  medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi
dell' art. 59, comma 3bis, della presente legge.».