Art. 10. Norma finanziaria 1. Per la realizzazione degli interventi in conto capitale di cui agli articoli della presente legge e' autorizzata per l'esercizio 2009 la spesa di 4.500.000,00. 2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 4.500.000,00 delle disponibilita' di competenza e di cassa per l'esercizio 2009 dell'UPB 6.1.99.3.353 «Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale». 3. Alle spese di comunicazione di cui agli articoli della presente legge si provvede nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente all'UPB 7.2.0.2.187 «Azione di comunicazione interna ed esterna». 4. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2, allo stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 a legislazione vigente sono apportate le seguenti variazioni: Stato di previsione delle spese: alla funzione obiettivo 6.5 «Valorizzazione del territorio» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 6.5.4.3.398 «Le valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti» e' incrementata per l'esercizio 2009 di 4.500.000,00; alla funzione obiettivo 6.1 «Infrastrutture prioritarie» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 6.1.99.3.353 «Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale» e' ridotta per l'esercizio 2009 di 4.500.000,00. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 30 aprile 2009 FORMIGONI (Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/831 del 21 aprile 2009)