Art. 2. Piano regionale della mobilita' ciclistica 1. Il Piano regionale della mobilita' ciclistica, in relazione al tessuto e alla morfologia territoriale, allo sviluppo urbanistico, al sistema naturale, con particolare riferimento ai sistemi fluviali e lacuali, ai parchi regionali e ai grandi poli attrattori, individua il sistema ciclabile di scala regionale. 2. Il sistema ciclabile di scala regionale e' individuato quale elemento di connessione ed integrazione dei sistemi ciclabili provinciali e comunali di cui all'art. 3. 3. Obiettivi strategici per la ciclomobilita' extraurbana sono: a) creazione di circuiti connessi alla mobilita' collettiva; b) creazione di una rete, interconnessa, protetta e dedicata, di itinerari ciclabili e ciclopedonabili attraverso localita' di valore ambientale, paesaggistico, culturale e turistico anche con la creazione di una rete di punti di ristoro; c) creazione in ambiente rurale e montano di percorsi dedicati e strutture di supporto. 4. Il Piano regionale della mobilita' ciclistica e' approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ed e' aggiornato di norma ogni tre anni. 5. Il Piano regionale della mobilita' ciclistica e' elaborato attraverso forme di concertazione con i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, sentite le associazioni che promuovono in modo specifico l'utilizzo della bicicletta. 6. Il Piano regionale della mobilita' ciclistica individua, mediante intese con gli enti interessati, l'utilizzo per la riconversione in percorsi ciclabili e ciclopedonali dei seguenti manufatti, favorendone il recupero conservativo: a) l'area di sedime delle tratte ferroviarie dismesse o in disuso; b) l'area di sedime delle tratte stradali, ivi comprese quelle militari, dismesse o in disuso; c) gli argini e le alzaie dei fiumi, dei torrenti, dei canali, dei navigli e dei laghi, se utilizzabili, i tracciati degli acquedotti dismessi, ove compatibili; d) i ponti dismessi e gli altri manufatti stradali. 7. Nell'ambito delle riconversioni delle tratte ferroviarie dismesse, previste dal Piano regionale della mobilita' ciclistica, la Regione promuove, mediante apposite intese con i proprietari e gestori delle reti ferroviarie, il recupero e la conservazione delle stazioni e dei caselli ferroviari insistenti sulla tratta, che, mediante specifico adeguamento funzionale, possono essere destinati a strutture ricettive e di assistenza o punti di ristoro specializzati per l'ospitalita' dei cicloturisti. La Regione promuove altresi' accordi con i gestori del trasporto pubblico locale allo scopo di attuare il trasporto combinato di passeggeri e cicli sui mezzi ferroviari e metropolitani. 8. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti attuatori, le associazioni di categoria ed il sistema scolastico, attivita' di informazione e formazione tese alla diffusione dell'uso della bicicletta, considerando gli aspetti inerenti alla sicurezza stradale, al benessere fisico ed al miglioramento degli stili di vita. 9. La Regione mantiene un sistema di informazione e consultazione, tramite accesso internet, dell'offerta ciclabile con i tracciati dei percorsi, i punti di scambio intermodale ed i punti di assistenza e di ristoro. Il sistema e' costantemente aggiornato in collaborazione con i soggetti attuatori.