Art. 3. Piani di province e comuni 1. Le province redigono piani strategici per la mobilita' ciclistica, tenuto conto del Piano regionale della mobilita' ciclistica, ove vigente. I piani provinciali programmano gli interventi a livello sovracomunale e sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e successivi provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili. 2. I piani provinciali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, quali i centri scolastici, i centri commerciali, i distretti industriali ed il sistema della mobilita' pubblica. 3. Gli obiettivi strategici per la ciclomobilita' extraurbana sono quelli indicati all'art. 2, comma 3. 4. I comuni redigono piani strategici per la mobilita' ciclistica, tenuto conto del Piano regionale della mobilita' ciclistica e del Piano provinciale, ove vigenti. I piani comunali programmano gli interventi a livello locale e sono approvati tenuto conto delle disposizioni della normativa statale e della legge regionale 12/2005 e successivi provvedimenti attuativi in materia di reti ciclabili. 5. I piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico di livello locale, quali il sistema scolastico, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilita' pubblica e, in generale, gli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica. 6. Obiettivi strategici per la ciclomobilita' urbana sono: a) l'incremento della rete ciclabile esistente, privilegiandone la messa in rete; b) la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione; c) la connessione con il sistema della mobilita' collettiva.