Art. 4. Tipologie degli interventi 1. Gli interventi per la mobilita' ciclistica, anche tenuto conto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto ministeriale 30 novembre 1999, n. 557 (Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili) sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di: a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali; b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse. 2. Gli interventi per la mobilita' ciclistica possono comprendere: a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali; b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato; c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico e presso strutture pubbliche; d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonche' di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili; e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalita' fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico; f) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l'intermodalita' tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito; g) intese con le aziende di trasporto pubblico per l'integrazione con l'uso della bicicletta, nonche' per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici; h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio; i) realizzazione di conferenze, attivita' culturali ed iniziative educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto; j) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti; k) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia specializzata anche di tipo elettronico; l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative formative ed informative sull'utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e casco. 3. Nel quadro delle indicazioni del Piano regionale della mobilita' e dei trasporti e dei relativi piani di attuazione, una quota non inferiore al 10 per cento dei posti auto previsti, adeguatamente attrezzata, deve essere riservata al parcheggio di biciclette.