Art. 4.

                     Tipologie degli interventi

   1.  Gli interventi per la mobilita' ciclistica, anche tenuto conto
delle  caratteristiche  tecniche  fissate dal decreto ministeriale 30
novembre   1999,   n.  557  (Regolamento  per  la  definizione  delle
caratteristiche tecniche delle piste ciclabili) sono finalizzati alla
progettazione, realizzazione e promozione di:
    a)  reti  urbane  o  extraurbane di itinerari e piste ciclabili e
ciclopedonali;
    b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse.
   2. Gli interventi per la mobilita' ciclistica possono comprendere:
    a)   realizzazione   di  sottopassi  e  sovrappassi  ciclabili  e
ciclopedonali;
    b)  dotazioni  infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico
ciclistico e motorizzato;
    c)  costruzione  e  dotazione  di  parcheggi attrezzati, liberi o
custoditi,  e  di  centri  di  noleggio  riservati  alle  biciclette,
prioritariamente   in   corrispondenza   dei  centri  intermodali  di
trasporto pubblico e presso strutture pubbliche;
    d)  messa  in  opera  di  segnaletica,  verticale  e orizzontale,
specializzata  per  il  traffico  ciclistico,  nonche' di segnaletica
integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;
    e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a
realizzare  l'intermodalita'  fra  biciclette  e  mezzi  di trasporto
pubblico;
    f)  intese  con  i  soggetti  esercenti  i servizi ferroviari e i
gestori  delle  infrastrutture  ferroviarie  al  fine  di  promuovere
l'intermodalita'  tra la bicicletta e il treno, in particolare per la
realizzazione  di  parcheggi  per biciclette nelle aree di pertinenza
delle  stazioni  ferroviarie  e  la  promozione  del  trasporto della
bicicletta al seguito;
    g) intese con le aziende di trasporto pubblico per l'integrazione
con  l'uso  della  bicicletta,  nonche'  per  la  predisposizione  di
strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
    h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;
    i) realizzazione di conferenze, attivita' culturali ed iniziative
educative  atte  a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di
trasporto;
    j)  attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di
informazione per cicloturisti;
    k)   redazione,   pubblicazione  e  divulgazione  di  cartografia
specializzata anche di tipo elettronico;
    l)  ogni  ulteriore  intervento finalizzato allo sviluppo ed alla
sicurezza  del  traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di
punti  di manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative
formative  ed  informative  sull'utilizzo  di protezioni del ciclista
quali abbigliamento e casco.
   3.   Nel  quadro  delle  indicazioni  del  Piano  regionale  della
mobilita'  e  dei  trasporti  e dei relativi piani di attuazione, una
quota  non  inferiore  al  10  per  cento  dei  posti  auto previsti,
adeguatamente  attrezzata,  deve  essere  riservata  al parcheggio di
biciclette.