Art. 5.

                         Soggetti attuatori

   1.  Province,  comuni, enti gestori dei parchi regionali e locali,
comunita'  montane  adottano  ogni  iniziativa utile per realizzare e
promuovere,  anche  con  la collaborazione di privati, gli interventi
previsti  dalla  presente  legge,  ricorrendo  ad  adeguate  forme di
concertazione, compresi gli accordi di programma.
   2. I soggetti privati possono, previe intese con gli enti pubblici
competenti,  installare  strutture  attrezzate per l'integrazione del
trasporto  pubblico  con  l'uso  della bicicletta, nonche' promuovere
agevolazioni per i propri dipendenti.