Art. 6.

                Disposizioni particolari per i comuni

   1.  I  comuni  sedi  di  stazioni ferroviarie o di autostazioni di
corrispondenza  o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimita'
delle  suddette  infrastrutture,  la  realizzazione  di velostazioni,
ovvero  di  adeguati  impianti  per  il deposito custodito di cicli e
motocicli,  con eventuale annesso servizio di noleggio biciclette, di
cui all'art. 4, comma 2, lettera c).
   2.  Per  la  realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i
comuni  stipulano  convenzioni  con  le  aziende  che  gestiscono  le
stazioni ferroviarie, metropolitane od automobilistiche.
   3.  I  comuni  che  non  gestiscono  direttamente  le velostazioni
assegnano  prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative
sociali,  di  cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme
per la cooperazione in Lombardia).
   4.  I  comuni  inseriscono  nei  regolamenti  edilizi norme per la
realizzazione  di  spazi  comuni  negli edifici adibiti a residenza e
attivita' terziarie o produttive per il deposito di biciclette.
   5.  I comuni inseriscono inoltre nei regolamenti edilizi norme per
la realizzazione di spazi comuni per il deposito di biciclette presso
strutture pubbliche.
   6.  Negli  edifici  di  edilizia  residenziale  pubblica  e' fatto
obbligo  di  consentire  il deposito di biciclette in cortili o spazi
comuni, che, ove possibile, devono essere attrezzati.