Art. 7.

                       Gestione e manutenzione

   1.  La manutenzione dei tracciati e dei percorsi attuati a seguito
delle scelte definite dal Piano regionale della mobilita' ciclistica,
cosi'  come  dei  percorsi  e dei tracciati preesistenti, e' a carico
degli  enti  proprietari  nel cui territorio insiste il percorso. Gli
accordi  di  programma  che  definiscono  tracciati che insistono sul
territorio  di piu' comuni devono prevedere anche la ripartizione dei
costi  di  manutenzione,  sia ordinaria che straordinaria. La Regione
assicura  l'erogazione  di  contributi  secondo un piano prestabilito
dalla Giunta.
   2.  La  Giunta  regionale  detta  criteri  per  la  concessione di
contributi  per  la  manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei
tracciati   agli   enti  che  prevedono,  nella  loro  pianificazione
territoriale, infrastrutture ciclabili.