Art. 8.

                    Finanziamento ed agevolazioni

   1.   La   Regione   determina   annualmente,   sulla   base  delle
disponibilita'  di bilancio, i programmi attuativi di intervento e di
finanziamento.
   2.  La Giunta regionale determina le modalita' di assegnazione dei
contributi, riconoscendo priorita' agli interventi previsti nel Piano
regionale e nei piani provinciali e comunali di cui agli articoli 2 e
3.  Con  lo  stesso atto sono definite le modalita' di erogazione, in
relazione alla tipologia di intervento.
   3.  Il  finanziamento  da  parte della Regione e' subordinato alla
compartecipazione dei soggetti attuatori.
   4.  La  Regione  promuove  interventi  di settore che prevedono il
potenziamento  della  rete  ciclopedonale  e l'aumento dell'uso della
bicicletta.
   5.  La  Regione favorisce l'utilizzo della bicicletta per i propri
dipendenti  e  per quelli degli enti costituenti il sistema regionale
di  cui  all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30
(Disposizioni   legislative   per   l'attuazione   del  documento  di
programmazione     economico-finanziaria    regionale,    ai    sensi
dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme
sulle   procedure   della   programmazione,   sul  bilancio  e  sulla
contabilita' della Regione) - collegato 2007).
   6.  La  Regione  incentiva  le  iniziative  delle imprese volte ad
incrementare l'utilizzo della bicicletta per i propri dipendenti.