Art. 8. Finanziamento ed agevolazioni 1. La Regione determina annualmente, sulla base delle disponibilita' di bilancio, i programmi attuativi di intervento e di finanziamento. 2. La Giunta regionale determina le modalita' di assegnazione dei contributi, riconoscendo priorita' agli interventi previsti nel Piano regionale e nei piani provinciali e comunali di cui agli articoli 2 e 3. Con lo stesso atto sono definite le modalita' di erogazione, in relazione alla tipologia di intervento. 3. Il finanziamento da parte della Regione e' subordinato alla compartecipazione dei soggetti attuatori. 4. La Regione promuove interventi di settore che prevedono il potenziamento della rete ciclopedonale e l'aumento dell'uso della bicicletta. 5. La Regione favorisce l'utilizzo della bicicletta per i propri dipendenti e per quelli degli enti costituenti il sistema regionale di cui all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della Regione) - collegato 2007). 6. La Regione incentiva le iniziative delle imprese volte ad incrementare l'utilizzo della bicicletta per i propri dipendenti.