(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 17 del 13 maggio 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
      
    Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera n) e l'art. 69 dello statuto; 
    Vista l'intesa sottoscritta  in  data  31  marzo  2009  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131  (Disposizioni
per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della  Repubblica  alla   legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3),  in  sede  di  conferenza
unificata; 
    Vista la legge regionale 3 gennaio  2005,  n.  1  (Norme  per  il
governo del territorio); 
    Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in
materia di energia); 
    Visto il protocollo d'intesa tra Regione Toscana e l'Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni comunita'
enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia  (UPI)  della
Toscana del 22 aprile 2009; 
    Visto il parere del Consiglio delle  autonomie  locali,  espresso
nella seduta del 29 aprile 2009; 
    Considerato quanto segue: 
      1. L'esigenza di fronteggiare la crisi  economica  mediante  il
riavvio dell'attivita' edilizia privata quale settore particolarmente
colpito dalla congiuntura economica; 
      2.  L'urgenza  di  favorire  iniziative   volte   al   rilancio
dell'economia; 
      3. La necessita'  di  rispondere  ai  bisogni  abitativi  delle
famiglie; 
      4.  La  necessita'  di  favorire  la  riqualificazione   urbana
attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano; 
      5. La necessita'  di  prevedere  alcune  semplificazioni  degli
adempimenti procedurali affinche' gli interventi possano prodursi con
la tempistica richiesta; 
      6. La necessita' di stabilire puntuali definizioni dei  termini
e dei parametri utilizzati nella presente legge, tenuto  conto  della
natura straordinaria della stessa; 
      7. L'esigenza di  individuare  con  precisione  gli  ambiti  di
applicazione della presente legge, le  esclusioni  e  le  limitazioni
degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici
alla difesa del suolo nel suo complesso; 
      8.  L'opportunita'  di   collegare   la   realizzazione   degli
interventi  al  miglioramento  della   qualita'   architettonica   ed
energetica degli edifici nonche' al loro adeguamento  alla  normativa
antisismica vigente; 
      9. La  necessita'  di  fissare  il  termine  di  vigenza  della
presente legge  al  31  dicembre  2010,  tenuto  conto  della  natura
straordinaria della  stessa  e  comunque  nel  rispetto  del  termine
concordato nell'intesa; 
      10. L'opportunita', al fine di impedire un utilizzo incongruo e
non rispondente alle finalita' della presente legge,  di  individuare
la data di sottoscrizione dell'intesa come termine entro il quale  e'
richiesto  il  possesso  delle  condizioni  di  ammissibilita'  degli
interventi straordinari; 
      11. L'opportunita', al fine di  impedire  interventi  meramente
speculativi, di vietare  mutamenti  nella  destinazione  d'uso  degli
edifici  abitativi  che  abbiano  fatto  applicazione  delle   misure
straordinarie per un determinato periodo temporale e  di  sanzionarne
l'evento; 
      12.  L'opportunita'  di  istituire   un   sistema   informativo
regionale sull'efficienza e  sulla  certificazione  energetica  degli
edifici e dei relativi impianti nell'ambito della legge regionale  n.
39/2005; 
        
    Si approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
    1. La presente legge e' finalizzata  al  rilancio  dell'economia,
risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed  interviene  sulla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i
principi e le finalita' della legge regionale 3 gennaio  2005,  n.  1
(Norme per il  governo  del  territorio),  favorendo  gli  interventi
edilizi  diretti  a  migliorare  la   qualita'   architettonica,   la
sicurezza,  la  compatibilita'  ambientale,  l'efficienza  energetica
degli edifici e la fruibilita' degli spazi per le  persone  disabili.
La  presente  legge  ha  carattere  straordinario   e   consente   la
realizzazione degli interventi edilizi in essa previsti solo  se  sia
presentata  denuncia  di  inizio  dell'attivita'  entro  il   termine
perentorio di cui all'art. 7, comma 2.