(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 13 maggio 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera n) e l'art. 69 dello statuto; Vista l'intesa sottoscritta in data 31 marzo 2009 ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di conferenza unificata; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia); Visto il protocollo d'intesa tra Regione Toscana e l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI) della Toscana del 22 aprile 2009; Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 29 aprile 2009; Considerato quanto segue: 1. L'esigenza di fronteggiare la crisi economica mediante il riavvio dell'attivita' edilizia privata quale settore particolarmente colpito dalla congiuntura economica; 2. L'urgenza di favorire iniziative volte al rilancio dell'economia; 3. La necessita' di rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie; 4. La necessita' di favorire la riqualificazione urbana attraverso interventi edilizi che migliorano il tessuto urbano; 5. La necessita' di prevedere alcune semplificazioni degli adempimenti procedurali affinche' gli interventi possano prodursi con la tempistica richiesta; 6. La necessita' di stabilire puntuali definizioni dei termini e dei parametri utilizzati nella presente legge, tenuto conto della natura straordinaria della stessa; 7. L'esigenza di individuare con precisione gli ambiti di applicazione della presente legge, le esclusioni e le limitazioni degli interventi, in considerazione dei prevalenti interessi pubblici alla difesa del suolo nel suo complesso; 8. L'opportunita' di collegare la realizzazione degli interventi al miglioramento della qualita' architettonica ed energetica degli edifici nonche' al loro adeguamento alla normativa antisismica vigente; 9. La necessita' di fissare il termine di vigenza della presente legge al 31 dicembre 2010, tenuto conto della natura straordinaria della stessa e comunque nel rispetto del termine concordato nell'intesa; 10. L'opportunita', al fine di impedire un utilizzo incongruo e non rispondente alle finalita' della presente legge, di individuare la data di sottoscrizione dell'intesa come termine entro il quale e' richiesto il possesso delle condizioni di ammissibilita' degli interventi straordinari; 11. L'opportunita', al fine di impedire interventi meramente speculativi, di vietare mutamenti nella destinazione d'uso degli edifici abitativi che abbiano fatto applicazione delle misure straordinarie per un determinato periodo temporale e di sanzionarne l'evento; 12. L'opportunita' di istituire un sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti nell'ambito della legge regionale n. 39/2005; Si approva la presente legge Art. 1 Finalita' 1. La presente legge e' finalizzata al rilancio dell'economia, risponde alle esigenze abitative delle famiglie ed interviene sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in coerenza con i principi e le finalita' della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), favorendo gli interventi edilizi diretti a migliorare la qualita' architettonica, la sicurezza, la compatibilita' ambientale, l'efficienza energetica degli edifici e la fruibilita' degli spazi per le persone disabili. La presente legge ha carattere straordinario e consente la realizzazione degli interventi edilizi in essa previsti solo se sia presentata denuncia di inizio dell'attivita' entro il termine perentorio di cui all'art. 7, comma 2.