Art. 2 
 
                       Definizioni e parametri 
 
    1. Ai fini della  presente  legge,  sono  stabilite  le  seguenti
definizioni: 
      a)  per  edifici  abitativi  si  intendono  gli   edifici   con
destinazione d'uso residenziale, nonche' gli edifici  rurali  ad  uso
abitativo  necessari  alle  esigenze  dell'imprenditore  agricolo,  a
quelle  dei  familiari  coadiuvanti   o   degli   addetti   a   tempo
indeterminato impegnati nell'attivita' agricola; 
      b) per  superficie  utile  lorda  si  intende  la  somma  delle
superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascun  piano  il  cui
volume sia collocato prevalentemente o  esclusivamente  fuori  terra.
Nel computo di detta  superficie  sono  comprese  le  scale,  i  vani
ascensore, le  logge  e  le  porzioni  di  sottotetto  delimitate  da
strutture orizzontali praticabili con altezza libera media  superiore
a due metri e quaranta  centimetri,  mentre  sono  esclusi  i  volumi
tecnici, i  balconi,  i  terrazzi,  gli  spazi  scoperti  interni  al
perimetro dell'edificio e i porticati condominiali o d'uso pubblico; 
      c) per centri  abitati  si  intendono  quelli  all'interno  del
perimetro individuato: 
        1) dal regolamento urbanistico ai sensi dell'art.  55,  comma
2, lettera b), della legge regionale  n.  1/2005,  qualora  i  comuni
abbiano approvato o anche solo adottato detto  atto  di  governo  del
territorio; 
        2) dagli strumenti urbanistici  generali  o  dai  regolamenti
edilizi, qualora i comuni non abbiano approvato o anche solo adottato
il regolamento urbanistico di cui all'art. 55 della  legge  regionale
n. 1/2005; 
        3) in applicazione della definizione dell'art. 3 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice  della  strada),  in
mancanza di perimetri negli strumenti urbanistici o  nei  regolamenti
edilizi di cui al numero 2); 
      d) per distanze minime e  altezze  massime  dei  fabbricati  si
intendono quelle definite dagli atti  di  governo  del  territorio  o
dagli strumenti urbanistici. In mancanza di definizioni contenute  in
detti  atti,  si  fa  riferimento  a  quelle  definite  dal   decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di  densita'
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti  residenziali  e  produttivi  e
spazi pubblici  o  riservati  alle  attivita'  collettive,  al  verde
pubblico o a parcheggi da osservare  ai  fini  della  formazione  dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).