Art. 4 Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione 1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo e nell'art. 5, sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35 per cento della superficie utile lorda gia' esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi. 2. Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi edilizi di cui al comma 1 sono ammessi su edifici esistenti ed aventi esclusivamente destinazione d'uso abitativa alla data del 31 marzo 2009. 3. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici all'interno dei quali siano presenti porzioni aventi destinazioni d'uso diverse e compatibili con la destinazione d'uso abitativa nella misura comunque non superiore al 25 per cento della superficie utile lorda complessiva dell'edificio medesimo; in tali casi gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti a condizione che la superficie utile lorda di dette porzioni non sia computata ai fini dell'ampliamento e non sia aumentata. 4. Con gli interventi di cui al comma 1 non puo' essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati. Il numero delle unita' immobiliari originariamente esistenti puo' essere aumentato, purche' le unita' immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadrati. 5. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 78, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 1/2005, o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f); detti interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza delle seguenti due condizioni: a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati; b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosita' idraulica molto elevata e a pericolosita' geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni. 6. Qualora gli edifici abitativi siano situati all'interno di centri abitati e ricadano in ambiti dichiarati ad elevata pericolosita' idraulica dai piani di bacino di cui alla 1egge n. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni, il progetto allegato alla denuncia di inizio dell'attivita' di cui all'art. 7 contiene le necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al non aumento della pericolosita' idraulica nelle aree circostanti. Il progetto prevede, altresi', ove necessario, la contestuale realizzazione degli interventi di autosicurezza dal rischio di inondazione individuati dall'allegato A, paragrafo 3.2.2, lettera d) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2007, n. 26/R (Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, «Norme per il governo del territorio» in materia di indagini geologiche). 7. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano comunque prestazioni energetiche nel rispetto dei seguenti parametri: a) con riferimento alla climatizzazione invernale dell'edificio, l'indice di prestazione energetica, definito dal decreto legislativo n. 192/2005, e' inferiore almeno del 50 per cento rispetto al corrispondente valore limite indicato nell'allegato C, tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo n. 192/2005; b) con riferimento al raffrescamento estivo dell'involucro edilizio dell'edificio, la prestazione energetica, pari al rapporto tra fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di progetto estiva, secondo la norma UNI/TS 11300, e la superficie utile, e' inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato per anno. 8. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed il rispetto degli indici di prestazione energetica di citi al medesimo comma 7, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 86, comma 1, della legge regionale n. 1/2005; in mancanza di detti requisiti, non puo' essere certificata l'abitabilita' o agibilita' dell'edificio realizzato. 9. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute negli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'art. 37 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).