Art. 4 
 
       Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione 
 
    1. Nel rispetto  di  quanto  previsto  nel  presente  articolo  e
nell'art.  5,  sono  consentiti  interventi   edilizi   di   completa
demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al  massimo  del  35
per cento della superficie utile lorda gia' esistente alla  data  del
31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi. 
    2. Salvo quanto disposto dal comma 3, gli interventi  edilizi  di
cui  al  comma  1  sono  ammessi  su  edifici  esistenti  ed   aventi
esclusivamente destinazione d'uso abitativa alla data  del  31  marzo
2009. 
    3. Gli interventi di cui al comma 1 sono  consentiti  su  edifici
all'interno dei quali siano  presenti  porzioni  aventi  destinazioni
d'uso diverse e compatibili con la destinazione d'uso abitativa nella
misura comunque non superiore al 25 per cento della superficie  utile
lorda complessiva dell'edificio medesimo; in tali casi gli interventi
di cui al comma 1 sono consentiti  a  condizione  che  la  superficie
utile  lorda  di  dette  porzioni   non   sia   computata   ai   fini
dell'ampliamento e non sia aumentata. 
    4. Con  gli  interventi  di  cui  al  comma  1  non  puo'  essere
modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati. Il numero
delle  unita'  immobiliari  originariamente  esistenti  puo'   essere
aumentato, purche'  le  unita'  immobiliari  aggiuntive  abbiano  una
superficie utile lorda non inferiore a cinquanta metri quadrati. 
    5. Gli interventi di cui al comma 1 sono  consentiti  su  edifici
abitativi  per   i   quali   gli   strumenti   della   pianificazione
territoriale, gli atti di governo  del  territorio  o  gli  strumenti
urbanistici  generali  dei  comuni  consentono  gli   interventi   di
sostituzione edilizia di cui all'art. 78, comma 1, lettera h),  della
legge regionale n. 1/2005, o gli interventi di cui al medesimo  comma
1, lettera f); detti interventi sono realizzati  nel  rispetto  delle
distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati ed in presenza
delle seguenti due condizioni: 
      a) gli edifici abitativi siano situati all'interno  dei  centri
abitati; 
      b) gli edifici siano collocati  in  aree  esterne  agli  ambiti
dichiarati a pericolosita' idraulica molto elevata e a  pericolosita'
geomorfologica elevata o molto elevata dai piani  di  bacino  di  cui
alla legge n. 183/1989 o  dalle  indagini  geologiche  allegate  agli
strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del
territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni. 
    6. Qualora gli edifici abitativi  siano  situati  all'interno  di
centri  abitati  e  ricadano  in   ambiti   dichiarati   ad   elevata
pericolosita' idraulica dai piani di bacino  di  cui  alla  1egge  n.
183/1989 o dalle indagini geologiche allegate  agli  strumenti  della
pianificazione territoriale, agli atti di governo  del  territorio  o
agli strumenti urbanistici generali dei comuni, il progetto  allegato
alla denuncia di inizio dell'attivita' di cui all'art. 7 contiene  le
necessarie verifiche in ordine alla sicurezza delle persone e al  non
aumento della pericolosita'  idraulica  nelle  aree  circostanti.  Il
progetto  prevede,   altresi',   ove   necessario,   la   contestuale
realizzazione  degli  interventi  di  autosicurezza  dal  rischio  di
inondazione individuati dall'allegato A, paragrafo 3.2.2, lettera  d)
del regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Giunta
regionale  27  aprile  2007,  n.  26/R  (Regolamento  di   attuazione
dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, «Norme per il
governo del territorio» in materia di indagini geologiche). 
    7.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  1  sono  realizzati  con
l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche
attraverso l'impiego di impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili,
garantiscano  comunque  prestazioni  energetiche  nel  rispetto   dei
seguenti parametri: 
      a)   con    riferimento    alla    climatizzazione    invernale
dell'edificio,  l'indice  di  prestazione  energetica,  definito  dal
decreto legislativo n. 192/2005, e' inferiore almeno del 50 per cento
rispetto al corrispondente valore limite  indicato  nell'allegato  C,
tabella 1.3 del medesimo decreto legislativo n. 192/2005; 
      b) con  riferimento  al  raffrescamento  estivo  dell'involucro
edilizio dell'edificio, la prestazione energetica, pari  al  rapporto
tra  fabbisogno  annuo  di  energia  termica  per  il  raffrescamento
dell'edificio, calcolato tenendo conto della temperatura di  progetto
estiva, secondo la norma UNI/TS 11300,  e  la  superficie  utile,  e'
inferiore a trenta chilowattora per metro quadrato per anno. 
    8. L'utilizzo delle tecniche costruttive di cui al comma 7 ed  il
rispetto degli indici di prestazione energetica di citi  al  medesimo
comma  7,  sono  certificati  dal  direttore  dei  lavori   o   altro
professionista abilitato con  la  comunicazione  di  ultimazione  dei
lavori di cui all'art. 86, comma 1, della legge regionale n.  1/2005;
in  mancanza  di  detti  requisiti,  non  puo'   essere   certificata
l'abitabilita' o agibilita' dell'edificio realizzato. 
    9. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel  rispetto
delle prescrizioni tecniche  contenute  negli  articoli  8  e  9  del
decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.  236  (Prescrizioni  tecniche
necessarie  a  garantire  l'accessibilita',  l'adattabilita'   e   la
visitabilita'  degli  edifici  privati  e  di  edilizia  residenziale
pubblica  sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del  superamento  e
dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e  del  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9  febbraio
2007, n. 2/R (Regolamento di  attuazione  dell'art.  37  della  legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del  territorio»
- Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).