Art. 5 
 
       Condizioni generali di ammissibilita' degli interventi 
 
    1. Gli interventi edilizi di citi agli articoli 3 e 4  perseguono
il fine del miglioramento della qualita' architettonica in  relazione
ai caratteri urbanistici, storici,  paesaggistici  e  ambientali  del
contesto territoriale in cui sono inseriti. 
    2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 non  possono
essere  realizzati  su  edifici  abitativi  che,  al  momento   della
presentazione della denuncia di inizio attivita' di cui  all'art.  7,
risultino: 
      a) eseguiti in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo; 
      b) collocati all'interno delle zone territoriali  omogenee  «A»
di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n.  1444/1968  o  ad  esse
assimilabili,  cosi'  come  definite  dagli   strumenti   urbanistici
generali o dagli atti di governo del territorio comunali; 
      c) definiti di  valore  storico,  culturale  ed  architettonico
dagli atti di governo del territorio o  dagli  strumenti  urbanistici
generali; 
      d) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della
parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice
dei beni culturali e del paesaggio); 
      e) collocati  nelle  aree  di  inedificabilita'  assoluta  come
definite dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47  (Norme  in
materia di controllo dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni,
recupero e sanatoria delle opere edilizie); 
      f) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali
o regionali; 
      g) collocati all'interno di aree  per  le  quali  gli  atti  di
governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali prevedano
l'adozione e approvazione di piani attuativi ai  sensi  dell'art.  65
della legge regionale n. 1/2005. 
    3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori
a tre metri, salvo il rispetto delle  norme  igienico-sanitarie.  Per
gli interventi di cui all'art. 3,  e'  consentito  l'ampliamento  con
altezze superiori ai tre metri senza superare  l'altezza  dell'unita'
immobiliare interessata dall'ampliamento. Per gli interventi  di  cui
all'art. 4, e' consentita la ricostruzione  dei  locali  con  altezze
superiori a tre metri, ove gia' esistenti  nell'edificio  oggetto  di
demolizione. 
    4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata  la
sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge n.  47/1985,  alla
legge 23 dicembre 1994, n. 724  (Misure  di  razionalizzazione  della
finanza pubblica) e alla legge  regionale  20  ottobre  2004,  n.  53
(Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), ovvero per le
quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui  al  titolo
VIII, capo I, della legge regionale n. 1/2005: 
      a) sono computate ai fini della determinazione della superficie
utile lorda gia' esistente di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art.  4,
comma 1; 
      b) devono essere sottratte dagli  ampliamenti  realizzabili  ai
sensi degli articoli 3 e 4. 
    5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli  3
e 4 non si cumulano con gli ampliamenti  consentiti  dagli  strumenti
urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio  comunali
sui medesimi edifici. 
    6. Alla data del 31 marzo 2009, le unita' immobiliari interessate
dagli interventi di cui all'art. 3 o gli  edifici  interessati  dagli
interventi  di  cui  all'art.   4   devono   risultare   regolarmente
accatastati presso le competenti agenzie del territorio ai sensi  del
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 (Testo unico  delle  leggi  sul
nuovo catasto) o ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939,  n.
652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,  rivalutazione  del
relativo reddito e formazione del  nuovo  catasto  edilizio  urbano),
convertito, con modificazioni, con legge 11  agosto  1939,  n.  1249.
Qualora non regolarmente accatastati, per dette unita' immobiliari  o
per detti edifici, devono risultare gia' presentate alla data del  31
marzo 2009, idonee dichiarazioni  alle  agenzie  del  territorio  per
l'accatastamento o per la variazione catastale. 
    7.  L'accatastamento  o  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  6
riguardante le unita' immobiliari  o  gli  edifici  con  destinazione
d'uso residenziale  deve  riferirsi  alla  categoria  abitazione  del
catasto dei fabbricati, ai sensi della legge 1249/1939. 
    8.  L'accatastamento  o  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  6
riguardante gli  edifici  rurali  ad  uso  abitativo  necessari  alle
esigenze  dell'imprenditore  agricolo  o  alle  esigenze   dei   suoi
familiari coadiuvanti  o  dei  suoi  addetti  a  tempo  indeterminato
impegnati nell'attivita' agricola puo' riferirsi anche alla qualifica
di fabbricato  rurale  del  catasto  dei  terreni  di  cui  al  regio
decreto 1572/1931. 
    9.  L'accatastamento  o  la  dichiarazione  per  le  porzioni  di
edificio di cui  all'art.  4,  comma  3,  aventi  destinazioni  d'uso
diverse da  quella  abitativa,  deve  riferirsi  alla  categoria  del
catasto dei fabbricati corrispondente all'utilizzazione esistente  di
dette porzioni.