Art. 5 Condizioni generali di ammissibilita' degli interventi 1. Gli interventi edilizi di citi agli articoli 3 e 4 perseguono il fine del miglioramento della qualita' architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti. 2. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 3 e 4 non possono essere realizzati su edifici abitativi che, al momento della presentazione della denuncia di inizio attivita' di cui all'art. 7, risultino: a) eseguiti in assenza o in difformita' dal titolo abilitativo; b) collocati all'interno delle zone territoriali omogenee «A» di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilabili, cosi' come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali; c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali; d) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); e) collocati nelle aree di inedificabilita' assoluta come definite dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie); f) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali; g) collocati all'interno di aree per le quali gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali prevedano l'adozione e approvazione di piani attuativi ai sensi dell'art. 65 della legge regionale n. 1/2005. 3. Le altezze utili degli interventi non possono essere superiori a tre metri, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui all'art. 3, e' consentito l'ampliamento con altezze superiori ai tre metri senza superare l'altezza dell'unita' immobiliare interessata dall'ampliamento. Per gli interventi di cui all'art. 4, e' consentita la ricostruzione dei locali con altezze superiori a tre metri, ove gia' esistenti nell'edificio oggetto di demolizione. 4. Le superfici utili lorde per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge n. 47/1985, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), ovvero per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al titolo VIII, capo I, della legge regionale n. 1/2005: a) sono computate ai fini della determinazione della superficie utile lorda gia' esistente di cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1; b) devono essere sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 3 e 4. 5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 3 e 4 non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali sui medesimi edifici. 6. Alla data del 31 marzo 2009, le unita' immobiliari interessate dagli interventi di cui all'art. 3 o gli edifici interessati dagli interventi di cui all'art. 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le competenti agenzie del territorio ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 (Testo unico delle leggi sul nuovo catasto) o ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249. Qualora non regolarmente accatastati, per dette unita' immobiliari o per detti edifici, devono risultare gia' presentate alla data del 31 marzo 2009, idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l'accatastamento o per la variazione catastale. 7. L'accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante le unita' immobiliari o gli edifici con destinazione d'uso residenziale deve riferirsi alla categoria abitazione del catasto dei fabbricati, ai sensi della legge 1249/1939. 8. L'accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell'imprenditore agricolo o alle esigenze dei suoi familiari coadiuvanti o dei suoi addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attivita' agricola puo' riferirsi anche alla qualifica di fabbricato rurale del catasto dei terreni di cui al regio decreto 1572/1931. 9. L'accatastamento o la dichiarazione per le porzioni di edificio di cui all'art. 4, comma 3, aventi destinazioni d'uso diverse da quella abitativa, deve riferirsi alla categoria del catasto dei fabbricati corrispondente all'utilizzazione esistente di dette porzioni.