Art. 6 lmmodificabilita' della destinazione d'uso e del numero degli alloggi 1. Non puo' essere modificata la destinazione d'uso degli edifici abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 oppure il numero degli alloggi legittimato dalla denuncia di inizio attivita' di cui all'art. 7, se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori di cui all'art. 86, comma 1 della legge regionale n. 1/2005.