Art. 6 
 
             lmmodificabilita' della destinazione d'uso 
                     e del numero degli alloggi 
 
    1. Non puo' essere modificata la destinazione d'uso degli edifici
abitativi sui quali siano stati realizzati gli interventi di cui agli
articoli 3 e 4 oppure  il  numero  degli  alloggi  legittimato  dalla
denuncia di inizio attivita' di cui all'art. 7, se non siano  decorsi
almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei  lavori  di
cui all'art. 86, comma 1 della legge regionale n. 1/2005.