Art. 7 Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari 1. Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 sono realizzati mediante la denuncia di inizio attivita' di cui all'art. 79 della legge regionale n. 1/2005, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'art. 82 e secondo il procedimento di cui all'art. 84 della medesima legge regionale n. 1/2005. Nella relazione asseverata di cui al medesimo art. 84, comma 1 , oltre a quanto ivi previsto, e' espressamente attestata la conformita' delle opere da realizzare alle disposizioni della presente legge. 2. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 1 puo' essere presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2010.