Art. 7 
 
      Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari 
 
    1. Gli interventi di cui agli articoli  3  e  4  sono  realizzati
mediante la denuncia di inizio attivita' di  cui  all'art.  79  della
legge regionale n. 1/2005, nel rispetto delle  disposizioni  generali
di cui all'art. 82 e secondo il procedimento di cui all'art. 84 della
medesima legge regionale n. 1/2005. Nella relazione asseverata di cui
al medesimo art. 84, comma 1  ,  oltre  a  quanto  ivi  previsto,  e'
espressamente attestata la conformita' delle opere da realizzare alle
disposizioni della presente legge. 
    2. La denuncia di inizio attivita' di cui al comma 1 puo'  essere
presentata non oltre il termine del 31 dicembre 2010.