Art. 8 Sanzioni 1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, si applicano le disposizioni di cui all'art. 132 della legge regionale n. 1/2005. 2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, si applicano le sanzioni amministrative di cui al titolo VIII, capo I della legge regionale n. 1/2005, previste per gli interventi soggetti a permesso di costruire.