Art. 8 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui  all'art.  6,
si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  132  della  legge
regionale n. 1/2005. 
    2. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli
3, 4 e 5, si applicano le sanzioni amministrative di  cui  al  titolo
VIII, capo I della  legge  regionale  n.  1/2005,  previste  per  gli
interventi soggetti a permesso di costruire.