Art. 9 Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 39/2005 1. Dopo il comma 12 dell'art. 23 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), e' aggiunto il seguente comma: «12-bis. Nell'ambito del sistema informativo geografico regionale di cui all'art. 28 della legge regionale n. 1/2005, e' istituito il sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, gestito dalla struttura regionale competente.». 2. Dopo il comma 12-bis dell'art. 23 della legge regionale n. 39/2005, e' aggiunto il seguente comma: «12-ter. Il sistema informativo di cui al comma 12-bis comprende l'archivio informatico delle certificazioni energetiche, nonche' il catasto degli impianti di climatizzazione. Le modalita' di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, nel rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della societa' dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana»).». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 8 maggio 2009 MARTINI