Art. 9 
 
       Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 39/2005 
 
    1. Dopo il  comma  12  dell'art.  23  della  legge  regionale  24
febbraio 2005,  n.  39  (Disposizioni  in  materia  di  energia),  e'
aggiunto il seguente comma: 
    «12-bis. Nell'ambito del sistema informativo geografico regionale
di cui all'art. 28 della legge regionale n. 1/2005, e'  istituito  il
sistema informativo regionale sull'efficienza e sulla  certificazione
energetica degli edifici  e  dei  relativi  impianti,  gestito  dalla
struttura regionale competente.». 
    2. Dopo il comma 12-bis dell'art. 23  della  legge  regionale  n.
39/2005, e' aggiunto il seguente comma: 
    «12-ter. Il sistema informativo di cui al comma 12-bis  comprende
l'archivio informatico delle certificazioni energetiche,  nonche'  il
catasto  degli  impianti  di   climatizzazione.   Le   modalita'   di
organizzazione,  di  gestione,   di   implementazione   del   sistema
informativo sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 7,  nel
rispetto degli standard di cui alla legge regionale 26 gennaio  2004,
n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica  e  della  societa'
dell'informazione  e  della   conoscenza   nel   sistema   regionale.
Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana»).». 
    La presente legge e' pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
      Firenze, 8 maggio 2009 
 
                               MARTINI