Art. 10 Modifica dell'art. 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita'» e successive modificazioni. 1. L'art. 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e' cosi sostituito: «Art. 13(Compatibilita' comunitaria). - 1. Agli aiuti soggetti a notifica della presente legge non puo' essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalita' di applicazione dell'art. 88 del trattato CE. 2. Agli aiuti compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88 del trattato CE si applicano i regolamenti adottati dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio l998 sull'applicazione degli articoli 87e 88 del trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali. 3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilita' di cui al presente articolo e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delta Regione Veneto. Venezia, 19 marzo 2009 GALAN