Art. 10 
Modifica dell'art. 13 della legge regionale 31  maggio  2001,  n.  12
  «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
  qualita'» e successive modificazioni. 
    1. L'art. 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e'  cosi
sostituito: 
    «Art. 13(Compatibilita' comunitaria). - 1. Agli aiuti soggetti  a
notifica della presente legge non puo' essere data  esecuzione  prima
che  la  Commissione  europea  abbia  adottato   una   decisione   di
autorizzazione dell'aiuto ai sensi del regolamento (CE)  n.  659/1999
del Consiglio del 22 marzo 1999  recante  modalita'  di  applicazione
dell'art. 88 del trattato CE. 
    2. Agli aiuti compatibili con il mercato comune  e  non  soggetti
all'obbligo di notifica  di  cui  all'art.  88  del  trattato  CE  si
applicano i regolamenti adottati dalla Commissione europea  ai  sensi
del regolamento (CE) n. 994/1998 del  Consiglio  del  7  maggio  l998
sull'applicazione degli articoli 87e 88 del trattato CE a determinate
categorie di aiuti di Stato orizzontali. 
    3. I benefici di cui ai provvedimenti  attuativi  previsti  dalla
presente  legge  sono  soggetti  alle  procedure   di   verifica   di
compatibilita' di cui al presente articolo e alla  pubblicazione  del
relativo avviso nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto». 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge delta Regione Veneto. 
      Venezia, 19 marzo 2009 
                                GALAN