Art. 3 Modifica dell'art. 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita'» e successive modificazioni. 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e' sostituito dal seguente: «1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell'art. 2 devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma 1-bis dell'art. 2».