Art. 3 
Modifica dell'art. 4 della legge regionale  31  maggio  2001,  n.  12
  «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
  qualita'» e successive modificazioni. 
    1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 31  maggio  2001,
n. 12 e' sostituito dal seguente: 
    «1. I disciplinari di produzione di cui al comma  3  dell'art.  2
devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati  al  comma
1-bis dell'art. 2».