Art. 4 
Modifiche all'art. 5 della legge regionale  31  maggio  2001,  n.  12
  «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
  qualita'» e successive modificazioni  e  abrogazione  dell'art.  16
  della legge regionale 25  febbraio  2005,  n.  5  «Disposizioni  di
  riordino  e  semplificazione  normativa  -  collegato  alle   leggi
  finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste,  pesca,
  agricoltura e bonifica». 
    1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 31  maggio  2001,
n.  12,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  «o  sue  successive
modificazioni, nonche' autorizzati o designati  dal  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attivita' di
controllo sulle denominazioni di origine (DOP)  e  sulle  indicazioni
geografiche (IGP), ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  del
Consiglio del 20 marzo 2006». 
    2. Il comma 3-bis dell'art. 5 della  legge  regionale  31  maggio
2001, n.  12,  introdotto  dal  comma  1  dell'art.  16  della  legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 5, e' abrogato. 
    3. Il comma 2 dell'art. 16  della  legge  regionale  25  febbraio
2005, n. 5, e' abrogato.