Art. 4 Modifiche all'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualita'» e successive modificazioni e abrogazione dell'art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, pesca, agricoltura e bonifica». 1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, sono aggiunte, in fine, le parole: «o sue successive modificazioni, nonche' autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attivita' di controllo sulle denominazioni di origine (DOP) e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006». 2. Il comma 3-bis dell'art. 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, introdotto dal comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, e' abrogato. 3. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, e' abrogato.