Art. 7
Modifica dell'art. 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12
«Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
qualita'» e successive modificazioni.
1. La lettera c), comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 31
maggio 2001, n. 12, come sostituita dal comma 1 dell'art. 1 della
legge regionale 1° marzo 2002, n. 5, e' sostituita dalla seguente:
«c) concorre, nel limite massimo previsto dall'allegato del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 per
le misure di sostegno di cui all'art. 32 del medesimo regolamento,
alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 5, da
parte dei soggetti terzi indipendenti».