Art. 7 
Modifica dell'art. 9 della legge regionale  31  maggio  2001,  n.  12
  «Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di
  qualita'» e successive modificazioni. 
    1. La lettera c), comma 1 dell'art. 9 della  legge  regionale  31
maggio 2001, n. 12, come sostituita dal comma  1  dell'art.  1  della
legge regionale 1° marzo 2002, n. 5, e' sostituita dalla seguente: 
    «c) concorre,  nel  limite  massimo  previsto  dall'allegato  del
regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 per
le misure di sostegno di cui all'art. 32  del  medesimo  regolamento,
alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'art. 5, da
parte dei soggetti terzi indipendenti».