Art. 9 Commissione vestiario e magazzino vestiario ed equipaggiamento 1. E' istituita una apposita commissione vestiario del personale del CFT, con funzione consultiva nella valutazione e nella scelta dei tessuti e dei capi maggiormente corrispondenti alle esigenze di cui all'art. 2 del presente regolamento e nell'aggiornamento delle schede tecniche delle forniture. 2. La commissione e' nominata dal capo del CFT ed ha composizione paritetica. E' composta da un numero di componenti non superiore a dieci, di cui fino a cinque appartenenti al CFT, ciascuno indicato, su richiesta del capo del CFT, da una delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative del personale. Il capo del CFT puo' integrare la commissione con altri componenti, anche esterni al Corpo, in numero non superiore a cinque. 3. E' istituito il magazzino vestiario ed equipaggiamento del CFT, cui e' preposto un responsabile che cura gli adempimenti gestionali connessi alle forniture. 4. Il magazzino ha funzione di stoccaggio del materiale ordinato e puo' contenere un congruo numero di capi di vestiario e di attrezzature di equipaggiamento per garantirne la sostituzione rapida nei casi di usura o di danneggiamento.