Art. 9 
 
   Commissione vestiario e magazzino vestiario ed equipaggiamento 
 
    1. E' istituita una apposita commissione vestiario del  personale
del CFT, con funzione consultiva nella valutazione e nella scelta dei
tessuti e dei capi maggiormente corrispondenti alle esigenze  di  cui
all'art. 2 del presente regolamento e nell'aggiornamento delle schede
tecniche delle forniture. 
    2. La commissione e' nominata dal capo del CFT ed ha composizione
paritetica. E' composta da un numero di componenti  non  superiore  a
dieci, di cui fino a cinque appartenenti al CFT,  ciascuno  indicato,
su richiesta del capo del CFT, da una delle organizzazioni  sindacali
piu' rappresentative del personale. Il capo del CFT puo' integrare la
commissione con altri componenti, anche esterni al Corpo,  in  numero
non superiore a cinque. 
    3. E' istituito il magazzino  vestiario  ed  equipaggiamento  del
CFT, cui  e'  preposto  un  responsabile  che  cura  gli  adempimenti
gestionali connessi alle forniture. 
    4. Il magazzino ha funzione di stoccaggio del materiale  ordinato
e puo' contenere  un  congruo  numero  di  capi  di  vestiario  e  di
attrezzature di equipaggiamento per garantirne la sostituzione rapida
nei casi di usura o di danneggiamento.