Art. 4 
 
                       Funzioni delle province 
 
    1. Le province esercitano le seguenti funzioni: 
      a) concorrono alla definizione della  programmazione  regionale
in  materia,  nell'ambito  delle   forme   e   delle   procedure   di
concertazione previste dalla normativa vigente; 
      b)   gestiscono   le   iniziative   pubbliche   di   formazione
professionale riguardanti le attivita' di acconciatore, nel  rispetto
di quanto previsto nell'atto amministrativo di cui all'art. 3.