Art. 4 Funzioni delle province 1. Le province esercitano le seguenti funzioni: a) concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa vigente; b) gestiscono le iniziative pubbliche di formazione professionale riguardanti le attivita' di acconciatore, nel rispetto di quanto previsto nell'atto amministrativo di cui all'art. 3.