Art. 10 Procedure 1. La Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge: a) delibera le modalita' di presentazione delle domande di concessione dell'uso del marchio; b) adotta norme regolamentari per l'individuazione dei criteri e la disciplina delle modalita' di riconoscimento delle aree di eccellenza di cui all'art. 3, comma 3, lettera a).