Art. 10 
 
                              Procedure 
 
    1. La Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge: 
    a) delibera  le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
concessione dell'uso del marchio; 
      b) adotta norme regolamentari per l'individuazione dei  criteri
e la disciplina delle  modalita'  di  riconoscimento  delle  aree  di
eccellenza di cui all'art. 3, comma 3, lettera a).