Art. 11 Norma transitoria 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale verifica su tutto il territorio regionale la presenza delle caratteristiche e condizioni di cui all'art. 3, comma 1, ai fini dell'individuazione di aree di eccellenza non ricomprese nei Comuni di cui al comma 2 del medesimo articolo.