Art. 11 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge  la
Giunta  regionale  verifica  su  tutto  il  territorio  regionale  la
presenza delle caratteristiche e condizioni di cui all'art. 3,  comma
1, ai fini dell'individuazione di aree di eccellenza  non  ricomprese
nei Comuni di cui al comma 2 del medesimo articolo.