Art. 12 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Per il finanziamento degli interventi  previsti  dall'art.  2,
comma 2, e' autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 20.000,00 da
iscrivere nella  unita'  previsionale  di  base  08.1.010  denominata
«Iniziative per la promozione e sostegno dell'artigianato» (cap. 5552
n.i.). 
    2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con
riduzione di pari importo dello stanziamento esistente  nella  unita'
previsionale  di  base  16.1.001del  bilancio  di   previsione   2009
denominata "Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza  del
punto 2, lettera A), della tabella A) della legge regionale  5  marzo
2009, n. 3. 
    3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni  di  cui
all'art. 9 sono introitati nella unita' previsionale di base 1.01.002
del bilancio di previsione 2009, parte entrata, denominata  "Proventi
per trasgressioni" (cap. 500). 
    4. Al finanziamento degli oneri di cui all'art. 6, comma 5 si  fa
fronte con lo stanziamento esistente  nella  unita'  previsionale  di
base  02.1.005   del   bilancio   di   previsione   2009   denominata
"Amministrazione del personale" (cap. 560). 
    5. Per gli anni  2010  e  successivi  l'entita'  della  spesa  e'
determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai  sensi
dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente  legge  regionale  di
contabilita'. 
    6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale  di
contabilita', e' autorizzata ad apportare le  conseguenti  variazioni
di cui ai precedenti commi, sia  in  termini  di  competenza  che  di
cassa. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria. 
      Perugia, 28 aprile 2009 
 
                             LORENZETTI