Art. 12 Norma finanziaria 1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, e' autorizzata per l'anno 2009 la spesa di euro 20.000,00 da iscrivere nella unita' previsionale di base 08.1.010 denominata «Iniziative per la promozione e sostegno dell'artigianato» (cap. 5552 n.i.). 2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unita' previsionale di base 16.1.001del bilancio di previsione 2009 denominata "Fondi speciali per spese correnti" in corrispondenza del punto 2, lettera A), della tabella A) della legge regionale 5 marzo 2009, n. 3. 3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 sono introitati nella unita' previsionale di base 1.01.002 del bilancio di previsione 2009, parte entrata, denominata "Proventi per trasgressioni" (cap. 500). 4. Al finanziamento degli oneri di cui all'art. 6, comma 5 si fa fronte con lo stanziamento esistente nella unita' previsionale di base 02.1.005 del bilancio di previsione 2009 denominata "Amministrazione del personale" (cap. 560). 5. Per gli anni 2010 e successivi l'entita' della spesa e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'. 6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 28 aprile 2009 LORENZETTI