Art. 2 Istituzione del marchio 1. Per le finalita' di cui all'art. 1 e' istituito il marchio «Mobile in Stile prodotto in Umbria». 2. La Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge presenta la richiesta di registrazione del marchio collettivo di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).