Art. 2 
 
                       Istituzione del marchio 
 
    1. Per le finalita' di cui all'art. 1  e'  istituito  il  marchio
«Mobile in Stile prodotto in Umbria». 
    2. La Giunta regionale entro  tre  mesi  dall'entrata  in  vigore
della presente legge  presenta  la  richiesta  di  registrazione  del
marchio collettivo di cui al comma  1,  ai  sensi  dell'art.  19  del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della  proprieta'
industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12  dicembre  2002,  n.
273).